Gestire i rifiuti nell’economia circolare: che cosa è cambiato in azienda?

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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 e degli altri decreti del “Pacchetto Economia Circolare”, il Testo Unico Ambientale ha subito importanti modifiche e con esso la gestione dei rifiuti in azienda e nelle organizzazioni. Vediamo quali nuove misure sono immediatamente vigenti e quali necessiteranno di ulteriori definizioni.

Il “Pacchetto Economia Circolare” arriva in Italia

Lo scorso settembre la cosiddetta “economia circolare” ha fatto il suo ingresso ufficiale nella normativa ambientale nazionale. Sono, infatti, stati pubblicati i decreti legislativi che recepiscono le quattro direttive europee del “Pacchetto Economia Circolare”. Tutte datate 30 maggio 2018 ed entrate in vigore il 4 luglio successivo, modificano sei precedenti direttive in tema di rifiuti:

  1. Direttiva 2018/849/UE sui veicoli fuori uso, pile e RAEE, che modifica le direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE;
  2. Direttiva 2018/850/UE sulle discariche di rifiuti, che modifica la Direttiva 1999/31/CE;
  3. Direttiva 2018/851/UE sui rifiuti, che modifica la Direttiva 2008/98/CE;
  4. Direttiva 2018/852/UE sugli imballaggi, che modifica la Direttiva 1994/62/CE.

In estrema sintesi, queste direttive sviluppano i principi di prevenzione e gestione dei rifiuti già enunciati dalla Direttiva 2008/98/CE a partire dalla “gerarchia dei rifiuti”, sulla base della quale sono rimodulati gli obiettivi circa il riciclo dei rifiuti per i prossimi quindici anni:

  1. 65% da raggiungere entro il 2035 attraverso due step intermedi: il 55% entro il 2025 e il 60% entro il 2030;
  2. soglia massima di conferimento in discarica per i rifiuti urbani al 10% entro il 2035.
Pacchetto economia circolare, recepimento

I decreti in recepimento delle direttive europee confermano questi obiettivi e realizzano nel contesto nazionale i primi strumenti per il loro raggiungimento, modificando profondamente sia il Testo Unico Ambientale sia altri decreti specifici:

  1. Il D.Lgs. 116/2020, pubblicato l’11 settembre 2020 e in vigore dal 26 settembre successivo, recepisce le direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE sui rifiuti e sugli imballaggi e i relativi rifiuti: modifica la parte IV del D.Lgs. 152/2006 e il D.M. 8 aprile 2008;
  2. Il D.Lgs. 118/2020, pubblicato il 12 settembre e in vigore dal 27 settembre successivo, recepisce la Direttiva 2018/849/UE sui RAEE, su pile e accumulatori e i relativi rifiuti: modifica il D.Lgs. 188/2008 e il D.Lgs. 49/2014;
  3. Il D.Lgs. 119/2020, pubblicato il 12 settembre e in vigore dal 27 settembre successivo, recepisce la Direttiva 2018/849/UE relativamente ai veicoli fuori uso: modifica il D.Lgs. 209/2003;
  4. Il D.Lgs. 121/2020, pubblicato il 14 settembre e in vigore dal 29 settembre successivo, recepisce la Direttiva 2018/850/UE sulle discariche di rifiuti: modifica il D.Lgs. 36/2003.

In particolare, in questa sede ci concentreremo sulle modifiche introdotte dal primo di questi decreti, il D.Lgs. 116/2020, fornendo indicazioni operative circa le novità da questo apportate alla gestione dei rifiuti in azienda e nelle organizzazioni.

La prima distinzione utile riguarda le misure che:

  1. Prevedono obblighi immediatamente vigenti;
  2. Contengono disposizioni che entreranno in vigore successivamente;
  3. Richiedono decreti attuativi da emanare.

Quali sono le misure subito vigenti?

Queste le tematiche del TUA sulle quali il D.Lgs. 116/2020 interviene immediatamente:

  • Definizioni: si modificano definizioni esistenti e se ne introducono di nuove;
  • Deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti;
  • Classificazione dei rifiuti;
  • Responsabilità del produttore;
  • Sistema di tracciabilità dei rifiuti;
  • Adempimenti amministrativi: MUD, Registro di carico e scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti;
  • Trasporto intermodale;
  • Sanzioni amministrative.

Quali sono le misure vigenti successivamente o in seguito ad appositi decreti?

Queste le misure che entreranno in vigore in un secondo momento o che dovranno essere attuate tramite appositi decreti ministeriali:

  • La responsabilità estesa del produttore;
  • Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, con relative misure;
  • Misure per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti organici;
  • Sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite RENTRI;
  • Recupero dei contributi SISTRI;
  • Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e la relativa gestione regionale;
  • Le nuove regole per il calcolo degli obiettivi della raccolta differenziata.
Packaging alimentare riciclabile

Rifiuti urbani, di attività “non domestiche” e speciali

Articoli TUA modificati

183; 184; 198; allegati L-quater e L-quinquies

Che cosa cambia

  1. Si introduce la definizione di rifiuti urbani, precedentemente menzionati solo relativamente alla classificazione;
  2. Si sopprime la categoria dei “rifiuti assimilati”, limitando la gestione comunale ai soli rifiuti urbani;
  3. Si stabilisce a livello nazionale quali siano i rifiuti delle attività «non domestiche» che rientrano negli urbani: sono i rifiuti elencati nell’allegato L-quater ovvero prodotti dalle attività incluse nell’allegato L-quinquies; a meno che l’attività produttrice di tali rifiuti non li avvii al recupero al di fuori del servizio pubblico (fermo restando l’obbligo della dimostrazione dell’effettiva esecuzione di tale attività, mediante attestazione del soggetto che effettua il recupero, e rimanendo quindi esclusa la corresponsione della tariffa comunale relativamente al quantitativo dei rifiuti così conferiti);
  4. Si specifica che i rifiuti speciali sono quelli prodotti dalle attività diverse da quelle elencati nell’allegato L-quinquies; vi sono sempre inclusi i rifiuti prodotti da qualsiasi tipo di «attività industriale con capannoni».

Possibili criticità

Poiché con tale definizione vengono “assimilati” agli urbani rifiuti precedentemente ritenuti speciali, segnaliamo:

  • Un possibile aumento dell’area tassabile ai fini della TARI;
  • L’obbligo per i Comuni al ritiro di questi rifiuti;
  • L’obbligo per le imprese di trasporto che volessero ritirare questi rifiuti, ora classificati come urbani, di essere iscritte in categoria 1 presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
  • La necessità, per le attività industriali con capannoni, non producendo rifiuti urbani, di riclassificare i rifiuti precedentemente assimilati a questi.

Inoltre, all’articolo 198 viene inserito il nuovo comma 2-bis, il quale dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero.

Disposizioni vigenti da

1° gennaio 2021

End of Waste: la “preparazione per il riutilizzo” è gestione di rifiuto

Articoli TUA modificati

184; 214-ter

Che cosa cambia

  1. Si esclude la «preparazione per il riutilizzo» tra le operazioni di recupero che permettono la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), mentre restano invariate le quattro condizioni necessarie alla definizione di EoW, di cui all’art. 184-ter TUA. Ne consegue che tale operazione può essere svolta soltanto su un rifiuto in quanto tale e, dunque, rientrando nella gestione dei rifiuti in senso proprio necessita di apposita autorizzazione che deve:
    1. Essere compresa all’interno di una AIA (art. 29-ter TUA), oppure
    1. Sottostare a regime semplificato come da nuovo art. 214-ter TUA, ovvero essere segnalata da una notifica certificata di inizio attività ai sensi della L. 241/1990.
  2. Chi commercializza o utilizza per la prima volta un EoW deve assicurare che tale materiale soddisfi i requisiti ai sensi dei regolamenti CLP e REACh.

Disposizioni vigenti da

26 settembre 2020

Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Articoli TUA modificati

188

Che cosa cambia

  1. Si ridefinisce il principio della responsabilità «condivisa», in particolare in riferimento alla «consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore a un intermediario, commerciante o ente o impresa che effettua operazioni di trattamento, soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti pubblico o privato»: tale consegna, si ribadisce, «non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento».
  2. Si prevede che i produttori possano essere ritenuti responsabili anche quando attuano comportamenti «in concorso» con altri soggetti cui sono imputabili illeciti nella gestione dei propri rifiuti (Cfr. Cass.pen., Sez.III, sentenza 6420/2008).
  3. Si conferma che la responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero (attività da R1 a R13, allegato C parte IV) o a smaltimento (attività da D1 a D12, allegato B parte IV) termina al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, senza la necessità di ulteriori attestazioni o documenti.
  4. Si introduce un nuovo adempimento solo per chi conferisce i propri rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15): oltre alla copia controfirmata del FIR dovranno ricevere una «attestazione di avvenuto smaltimento» sottoscritta dal titolare dell’impianto, ai sensi del DPR 445/2000. Tale documento deve contenere, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità di rifiuti trattati e la tipologia di attività di smaltimento eseguita.

Disposizioni vigenti da

26 settembre 2020

Classificazione dei rifiuti

Articoli TUA modificati

184

Che cosa cambia

È prevista l’adozione entro il 31 dicembre 2020 da parte del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto; tali linee guida dovranno essere approvate dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si ricorda le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (doc. n° 61/2019) pubblicata dal SNPA nel marzo 2020, che hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori.

Possibili criticità

Al momento, resta ancora da risolvere il mancato allineamento tra il nuovo elenco nazionale dei codici CER e il dettato europeo.

Disposizioni vigenti da

26 settembre 2020

Deposito temporaneo dei rifiuti

Articoli TUA modificati

183

Che cosa cambia

Cambia la definizione di deposito temporaneo, che ora è diventato “deposito temporaneo prima della raccolta” in quanto “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”.

Ai destinatari tradizionali del deposito temporaneo si aggiungono ora gli operatori commerciali, che ora possono effettuare il deposito nei propri punti vendita a patto di rientrare nei relativi sistemi collettivi, eccezion fatta per i rifiuti da costruzione e demolizione, che possono depositarsi presso i punti vendita di materiali edili indipendentemente dai sistemi collettivi.

Di fatto, le regole per la gestione del deposito temporaneo restano invariate: nel rispetto dei medesimi criteri temporali e quantitativi, il deposito temporaneo continua a non necessitare di alcuna autorizzazione.

Disposizioni vigenti da

26 settembre 2020

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Articoli TUA modificati

188-bis

Che cosa cambia

Si elimina ogni riferimento al SISTRI e si introduce il R.E.N.T.RI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti collocato presso il Ministero dell’Ambiente e gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Registro si comporrà di una sezione anagrafica, nella quale si dovranno iscrivere i soggetti obbligati e dove si ritroveranno i dati anagrafici e le informazioni sulle rispettive autorizzazioni, e di una sezione tracciabilità, con i nuovi formati di carico e scarico e i formulari di trasporto con le relative movimentazioni.

I soggetti tenuti alla compilazione del R.E.N.T.RI sono enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; produttori di rifiuti pericolosi; produttori di rifiuti non pericolosi, con più di 10 dipendenti, di cui all’art. 184, c. 3, lett. c), d) e g); enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale; commercianti e/o intermediari di rifiuti senza detenzione;

Disposizioni vigenti da

In attesa dei decreti attuativi

Registro cronologico di carico e scarico

Articoli TUA modificati

190

Che cosa cambia

Si introduce l’esenzione della tenuta, limitatamente ai soli rifiuti non pericolosi, per le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno al massimo dieci dipendenti.

Cambia il riferimento temporale per la trascrizione delle informazioni sul registro. I soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto dei rifiuti, i commercianti, gli intermediari e i consorzi devono riportare le relative informazioni nel registro entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino – e non più dalla data di effettuazione del trasporto o della transazione.

Inoltre, tra le informazioni da annotare nei registri, si specifica anche la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero).

Infine, si riduce il tempo obbligatorio di conservazione del registro: dai precedenti cinque anni si scende a tre anni.

Disposizioni vigenti da

Fino all’emanazione dei decreti attuativi relativi al R.E.N.T.RI restano in vigore le attuali norme che disciplinano contenuti e tenuta (art. 190 D.Lgs. 152/06, D.M. 148/98, Circolare ministeriale 4 agosto 1998).
I nuovi tempi di conservazione e gli altri obblighi sono entrati ni vigore il 26 settembre 2020.

Deposito temporaneo di rifiuti gestito illecitamente, si esprime la Corte di Cassazione.

Trasporto e Formulario di identificazione dei rifiuti

Articoli TUA modificati

193

Che cosa cambia

Si introduce la possibilità di inviare tramite pec la quarta copia, purché il trasportatore conservi il documento cartaceo e lo trasmetta comunque successivamente al produttore.

In alternativa all’attuale modalità di vidimazione, è ora possibile la vidimazione digitale: il formulario è prodotto in “format esemplare”, conforme al D.M. 145/98, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione delle Camere di commercio, che è necessario stampare e compilare in duplice copia. Una rimane al produttore e l’altra accompagna il rifiuto a destinazione. Il trasportatore deve conservare una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

È esteso il tempo di stazionamento dei veicoli: da 48 si passa ora a 72 ore, che comprendono i tempi delle soste tecniche e delle operazioni di trasbordo ed esclude i giorni interdetti alla circolazione.
La movimentazione in deroga tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola si amplia da 10 a 15 chilometri di distanza.

Si introducono precisazioni e chiarimenti sul trasporto dei rifiuti prodotti al di fuori della propria sede per alcune tipologie di attività. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili sono da considerarsi prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività: nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede può essere accompagnato dal solo documento di trasporto (DDT) attestante: luogo di effettiva produzione; tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume; luogo di destinazione. I rifiuti derivanti da attività di assistenza sanitaria domiciliare si considerano anch’essi prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e il relativo trasporto non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212 né l’obbligo di tenuta del formulario.

Infine, l’obbligo di conservazione del FIR scende da cinque a tre anni.

Il nuovo art. 193-bis disciplina il deposito nell’ambito del trasporto intermodale: non costituisce “stoccaggio” a patto che rispetti il limite temporale finale di 30 giorni e quello relativo alla presa in carico dei rifiuti ai fini del trasporto di 6 giorni dall’inizio del deposito; qualora quest’ultimo termine sia violato, è necessario che il soggetto affidatario dei rifiuti comunichi la violazione alle autorità competenti entro 24 ore.

Disposizioni vigenti da

26 settembre 2020

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Articoli TUA modificati

198-bis, 199

Che cosa cambia

Si istituisce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti che deve essere predisposto dal Ministero dell’Ambiente con il supporto di ISPRA, con l’obiettivo di definire i macro-obiettivi e i criteri per l’adozione dei Piani Regionali di gestione dei rifiuti.
Si rende obbligatorio l’utilizzo della piattaforma “MonitorPiani” per la comunicazione telematica dei piani regionali, degli indicatori, degli obiettivi e di tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti.

Disposizioni vigenti da

26 marzo 2022

Manuale per gestire i rifiuti in azienda

Modifiche alle sanzioni

MUD

Mancato invio o presentazione incompleta o inesatta: sanzione amministrativa da 2000 a 10000 euro; comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito, da 26 a 160 euro.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Omessa tenuta o tenuta incompleta: sanzione amministrativa da 2000 a 10000 euro per i rifiuti non pericolosi, da 10000 a 30000 euro per i rifiuti pericolosi.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti le misure sono ridotte: da 1040 a 16000 euro per i rifiuti non pericolosi, da 2070 a 12400 per rifiuti pericolosi.

Omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi: sanzione ridotta da 260 a 1550 euro.

FORMULARIO DI TRASPORTO

Trasporto senza formulario o compilazione incompleta o inesatta: sanzione amministrativa da 1600 a 10000 euro.

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

Mancata o irregolare iscrizione al Registro: sanzione da 500 a 2000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1000 a 3000 euro per i rifiuti pericolosi.

Mancata o incompleta trasmissione dei dati al Registro: sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro per i rifiuti pericolosi e da 1000 a 3000 euro per i rifiuti pericolosi.

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Gestione dei rifiuti in azienda, come valutarla

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