Nuovi codici CER: attenzione al disallineamento con il testo europeo

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Tra le modifiche al Testo Unico Ambientale in conseguenza all’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, vi è anche il nuovo elenco dei Codici CER di cui all’allegato D della parte IV. Segnaliamo al riguardo una problematica emersa già in una prima fase di confronto tra la nuova e la precedenze lezione dei codici: il disallineamento con la Decisione 2014/955/UE.

Nuovi Codici CER: l’elenco non è allineato al dettato europeo

Confrontando i codici modificati dall’entrata in vigore dei decreti sull’“economia circolare”, infatti, risulta evidente il disallineamento tra questi e il dettato europeo, ovvero l’elenco riportato dalla Decisione 2000/532/CE, come aggiornato dalla Decisione 2014/955/UE incluse le rettifiche del 15/6/2015 e del 6/4/2018.

Nonostante la legge “delega” 117/2019, cui ci si riferisce nelle premesse al D.Lgs. 116/2020 e che all’art. 16, c.1, lett. l) aveva incaricato il Governo di “riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, numero 7), della direttiva (Ue) 2018/851, provvedendo anche all’adeguamento al regolamento (Ue) n° 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/Ue della Commissione, del 18 dicembre 2014”, la situazione attuale è quella di una non corrispondenza tra il dettato europeo e quello nazionale come riportato dalla più recente versione del TUA.

Nuovi Codici CER: che cosa cambia?

Oltre al disallineamento con il dettato europeo, segnaliamo le uniche novità rilevanti emerse dall’analisi dell’elenco dei codici CER come riportato dal D.Lgs. 116/2020 e dal TUA da questo modificato:

  • È stato inserito il nuovo codice: 07 02 18 – Scarti di gomma;
  • È stato eliminato il codice: 01 01 – Rifiuti da estrazione di minerali.

Nuovi Codici CER: a quale testo far riferimento?

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore – come richiesto da più parti – e invitando comunque alla cautela nell’applicazione dei codici, possiamo fare le seguenti considerazioni circa la gerarchia dei testi normativi:

  1. Il diritto Comunitario prevale sul diritto Nazionale, in particolare in riferimento alle norme interne con esso in contrasto.
  2. Le decisioni, così come i regolamenti, diventano vincolanti automaticamente in tutta l’Unione alla data della loro entrata in vigore: gli Stati devono garantirne l’applicazione.
  3. Le decisioni vigono per i destinatari specificati: nella Decisione 2014/955/UE non c’è alcun riferimento ai destinatari specifici, cosa che invece avviene nella precedente Decisione 200/532/CE, sulla quale agisce la n° 955/2014. In particolare, all’art. 6 leggiamo: Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
  4. C’è poi da tener presente che la Decisione 2014/955/UE, incluse seguenti modifiche e rettifiche, aggiorna all’evoluzione tecnologica e agli studi sanitari le varie definizioni; aggiornamento che risulterebbe assente nel D.Lgs. 116/2020.

Tutto ciò indurrebbe a ritenere che il testo cui riferirsi sia ancora quello europeo, come riportato nella Decisione 2014/955/UE e relative rettifiche, introducendovi le sole modifiche rilevanti introdotte a livello nazionale dal D.Lgs. 116/2020 sopra evidenziate.
Ma il condizionale è d’obbligo e questa interpretazione resta, in quanto tale, opinabile: per il momento dobbiamo limitarci a mettere in luce la mancata coerenza tra i due dettati, invitando gli operatori di settore a tenere alta l’attenzione sulla questione. Forniremo prontamente ulteriori precisazioni non appena il legislatore tornerà a esprimersi in merito al nuovo elenco dei codici CER.

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