Autunno 2021: il rischio incendio sul tetto del mondo come non si vedeva da 20 anni!

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Come molti sapranno tra fine settembre e fine ottobre 2022 entrano in vigore tre decreti che mandano in pensione un testo di più di vent’anni fa, il DM 10 marzo 1998. Tale lasso di tempo fa intuire la difficoltà di dare vita a un nuovo dettato normativo e riporta in auge un rischio concretamente presente in qualunque realtà lavorativa e troppo spesso dimenticato: il rischio incendio.

Quest’ultimo verrà d’ora in poi governato attraverso l’applicazione di tre decreti:

  • Decreto 01/09/2021: cosiddetto DECRETO “CONTROLLI”
  • Decreto 02/09/2021: cosiddetto DECRETO “GESTIONE E FORMAZIONE”
  • Decreto 03/09/2021: cosiddetto DECRETO “MINICODICE”

Andiamo ad analizzarne uno alla volta soprattutto per gli aspetti riguardanti gli RSPP e datori di lavoro.

Decreto 01/09/2021 Criteri generali controllo e manutenzione impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio – Decreto Controlli

Con esso si sopperisce all’indicazione che “l’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato” senza indicare cosa si intende per “competente e qualificato”. Ora si specifica che il tecnico deve aver svolto esame che prevede dei requisiti ben definiti e che invitiamo ad andare a visionare nell’ultima pagina della circolare del Corpo Nazionale che mettiamo in allegato.

Per questioni facilmente intuibili si è provveduto a procrastinare lo svolgimento degli esami di un anno e quindi come si fa? Beh, richiedere l’attestazione diventa impercorribile ma la presenza dei presupposti per ottenerla potrebbe essere un buon modo per verificare chi ci si porta in casa a svolgere la manutenzione.

Altro aspetto sviscerato dal decreto controlli è la sorveglianza. Essa non è una vera novità, già al punto 2.11 del 10 marzo si dettava che “I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.” Apprezziamo che sia stato sottolineato ulteriormente.

Decreto 02/09/2021 Criteri gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio – Decreto Gestione e formazione

Come detto nell’ultimo paragrafo, anche in questo caso vi sono poche novità e grandi rimarcature.

Prima di tutto viene delineato al meglio il sistema di gestione della sicurezza antincendio suddividendolo tra “in esercizio” e “in emergenza”. Quest’ultimo si manifesta nella predisposizione di un piano di emergenza e ciò implica la verifica della rispondenza dei contenuti minimi predisposti nell’allegato 2 del decreto.

Nell’allegato 1, invece, si preme l’acceleratore sugli aspetti di carattere informativo per tutti i lavoratori non solo all’assunzione ma anche in caso di aggiornamenti delle condizioni di rischio. Obiettivo è portare l’attenzione al rischio incendio nell’esercizio quotidiano.

Nel medesimo testo del 2 settembre dello scorso anno vi è la revisione della formazione e nomina degli addetti all’emergenza su cui non ci soffermiamo.

Decreto 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro – Decreto Minicodice

Con l’ultimo testo legislativo nasce un nuovo approccio alla valutazione del rischio incendio sebbene in linea col precedente. Tale continuità permette di ritenere necessario l’aggiornamento del documento solo a fronte di modifiche rilevanti e sostanziali ai fini incendio, a titolo di esempio si cita: incremento del carico di incendio, aumento dell’affollamento, cambiamento del layout con modifiche di vie di esodo o delle compartimentazioni, introduzione di sostanze infiammabili, ecc…

I criteri e le norme da utilizzare per la strategia antincendio variano a seconda delle tipologie di aziende. Vengono delineate 3 situazioni diverse:

  1. dove vige una specifica regola tecnica verticale, si applicano le prescrizioni della RTV;
  2. dove non vige una specifica regola tecnica verticale per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio, secondo la definizione data dal decreto, viene applicato il Codice di prevenzioni incendi del 3 agosto 2015.
  3. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio si applica il criterio semplificato (detto “Minicodice”) definito dall’Allegato I del decreto;

Per i primi due punti, nel caso di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011), diventa fondamentale coordinare la Valutazione con i documenti di Progetto presentati ai VVF.

Come si può notare, la novità è principalmente per luoghi di lavoro a rischio basso, non soggetti e senza regola tecnica verticale che necessitano di un aggiornamento per modifiche rilevanti e sostanziali.

Chiudiamo il presente articolo invitando il lettore a leggere personalmente i testi legislativi. In essi si può trovare da parte del redattore un intento pedagogico che permette di maturare una cultura della sicurezza antincendio da raggiungere nel quotidiano e non solo in emergenza.

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