End of waste inerti: notificato lo schema di decreto

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Il 14 marzo 2022 è stato notificato alla Commissione Europea lo schema di regolamento sulla cessazione delle qualifica dei rifiuti (End Of Waste) inerti da costruzione e demolizione.

La notifica è un atto necessario ai sensi della direttiva 1535 del 2015, che obbliga gli stati membri a notificare gli schemi dei provvedimenti che possono ostacolare il mercato dei servizi dell’Unione; la Commissione potrà presentare obiezioni fino al 15 giugno prossimo.

Lo schema di decreto riguarda, come detto, i criteri specifici secondo cui i rifiuti inerti da costruzione e demolizione cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06, che recepisce l’articolo 6 della “Direttiva Quadro Rifiuti” 2008/98/CE.  I criteri di cessazione sono definiti nell’Allegato I al decreto, mentre gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati recuperati sono elencati nell’Allegato II.

Rifiuti da costruzione e demolizione ammessi all’End Of Waste

Stando allo schema di decreto presentato alla Commissione, possono essere ammessi per la produzione di aggregato recuperato i seguenti rifiuti (Allegato I):

Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 EER)

  • 170101 Cemento
  • 170102 Mattoni
  • 170103 Mattonelle e ceramiche
  • 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
  • 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
  • 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503
  • 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
  • 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 EER)

  • 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
  • 010409 Scarti di sabbia e argilla
  • 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
  • 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
  • 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
  • 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso
  • 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
  • 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
  • 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
  • 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

Tali materiali recuperati possono essere ammessi per gli usi seguenti (Allegato II):

  • Colmate, rinterri, ripristini morfologici
  • Corpo del rilevato
  • Miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base: UNI EN 13242, UN EN 13450
  • Produzione di miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc.)
  • Produzione di calcestruzzi

End Of Waste e sistemi di gestione

Al produttore, anche in questo caso come per altri testi normativi End Of Waste, viene richiesto l’applicazione un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 ed il manuale deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio. In caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, o registrate ai sensi del Regolamento 1221/2009, sono previste agevolazioni nella dichiarazione di conformità e detenzione dei campioni.

Secondo il testo il produttore, entro 180 giorni dalla entrata in vigore, dovrà presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 152/06 indicando quantità massima recuperabile, oppure dovrà presentare una istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ordinaria o dell’AIA.

I testi End of Waste a oggi

Riepiloghiamo di seguito lo stato dei regolamenti e dei decreti End Of Waste aggiornato a marzo 2022:

Testi pubblicati

  • Regolamento 2011/333/UE sui rottami metallici
  • Regolamento 2012/1179/UE sui rottami di vetro
  • Regolamento 2013/715/ sui rottami di rame
  • Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 sul combustibile solido secondario (CSS)
  • Decreto 28 marzo 2018, n. 69 sul conglomerato bituminoso (fresato d’asfalto)
  • Decreto 15 maggio 2019, n. 62 sui prodotti assorbenti per la persona (PAP)
  • Decreto 31 marzo 2020, n. 78 sugli pneumatici fuori uso (PFU)
  • Decreto 22 settembre 2020, n. 188 sui rifiuti di carta e cartone

Testi in itinere

  • Decreto sui rifiuti da spazzamento stradale
  • Decreto sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione

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