End of waste carta e cartone: pubblicato il decreto

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Sulla Gazzetta Ufficiale s.g. n° 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente n° 188 del 22 settembre 2020, che definisce i requisiti tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) da carta e cartone.

L’industria cartaria italiana, campione di circolarità

L’atteso decreto, firmato a settembre dal Ministro Costa e in vigore dal 24 febbraio prossimo, definisce le nuove regole che devono essere rispettate affinché i rifiuti di carta e cartone, possano cessare di essere qualificati rifiuti, con l’obiettivo di rendere ancora più circolare questo comparto già campione di sostenibilità.

Come evidenziato da ISTAT e dal XXI Rapporto Ambientale dell’Industria Cartaria, infatti, l’industria cartaria è quella che, nel nostro Paese, ha fatto registrare i più alti indici di sostenibilità (0,65) e di circolarità (50,2%).

Il decreto end of waste carta e cartone in sintesi

Il decreto end of waste carta e cartone è composto da 7 articoli e 3 allegati.

Articolo 2: Definizioni

Vengono elencate ulteriori definizioni specifiche, rispetto a quelle già esistenti nell’articolo 183 del Testo Unico Ambientale:

  • Rifiuti di carta e cartone: Rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali.
  • Carta e cartone recuperati: Rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali, ai sensi di questo regolamento.
  • Lotto di carta e cartone recuperati: Quantitativo di C&C recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, non superiore a 6 mesi, ed in condizioni operative uniformi, non superiore a 5.000 tonnellate.
  • Produttore di carta e cartone recuperati: Il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone.
  • Dichiarazione di conformità: Dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal produttore di C&C recuperati, attestante le caratteristiche della carta secondo quanto definito dall’articolo 5
  • Componenti non cartacei: Definiti dalla norma UNI EN 643.
  • Materiali proibiti: Sono quelli definiti dalla norma UNI EN 643 ad esclusione dei rifiuti organici compresi alimenti.

Articolo 3: Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

A seguito delle operazioni di recupero, conformi a quanto definito dalla norma UNI EN 643, un rifiuto di carta e cartone cessa di essere qualificato come tale, ed è qualificato come C&C recuperato, se risulta conforme ai requisiti dell’allegato 1.

Allegato 1

Definisce i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati e le verifiche sui rifiuti in ingresso.
Stabilisce che l’accertamento di conformità ai requisiti di qualità della carta e cartone recuperati deve avvenire con cadenza almeno semestrale, e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Inoltre, tale accertamento deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Articolo 4: Scopi specifici di utilizzabilità

L’articolo rimanda all’allegato 2, secondo cui i materiali in C&C recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Articolo 5: Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

Per definire il rispetto dei criteri dell’articolo 3, il produttore deve redigere una dichiarazione di conformità al termine del processo produttivo di ciascun lotto, sulla base del modello definito nell’allegato 3, e inviarla all’autorità territorialmente competente.
Tale dichiarazione deve essere conservata, anche in formato elettronico, e messa a disposizione in caso di controlli. Per un anno deve essere conservato il campione di C&C prelevato per la verifica dei requisiti. Questo tempo può essere dimezzato in casso di certificazione EMAS e/o 14001.

All’articolo 6: Sistemi di gestione

Il produttore deve applicare un sistema UNI EN ISO 9001, che dimostra il rispetto dei requisiti di questo regolamento.
Nel manuale devono essere riportate le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN643 ed il piano di campionamento.

Articolo 7: Norme transitorie

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 23 agosto 2021, il produttore deve presentare alla autorità competente un aggiornamento della comunicazione (art. 216 D.Lgs. 152/06) indicando la corrispondente tipologia (all.1 sub.1) e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del DM 5/2/1998, o istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.In attesa dell’adeguamento e dell’invio della comunicazione di cui sopra, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per  gli  scopi   specifici   di   cui all’articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri  di cui all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione  di  conformità ai sensi dell’articolo 5.

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