End of waste carta e cartone: come adeguarsi?

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Il 24 febbraio 2021 è entrato in vigore il tanto atteso regolamento end of waste per i rifiuti di carta e cartone, dopo la pubblicazione del DM Ambiente 188/2020 che definisce i requisiti tecnici per la cessazione di qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
Laddove con “rifiuti di carta e cartone”, si intendono (art. 2 Definizioni lett. a):

rifiuti di cartata e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali.

In questo articolo abbiamo visto, in sintesi, come si compone il nuovo decreto.

Carta e cartone: più circolari con l’end of waste

Il regolamento end of waste per carta e cartone è il risultato di un lungo percorso di consultazioni tra gli operatori del settore, ISPRA e l’Istituto Superiore di Sanità, che regolarizza finalmente le importanti performance di sostenibilità del settore manifatturiero già “campione di circolarità”.

In Italia, infatti, circa il 60% della produzione cartaria è realizzata grazie a materiali di recupero. In particolare, il packaging rappresenta la “punta di diamante” della sostenibilità del prodotto cartario: con un tasso di riciclo dell’80%, si avvicina con ampio anticipo al target europeo dell’85% per il 2030.

End of waste a norma UNI EN 643

Il regolamento end of waste per carta e cartone consente, quindi, di ottimizzare le già importanti performance del comparto più circolare di tutti, superando le principali criticità che ancora permanevano nel “ciclo del riciclo” in cartiera, a partire dall’allineamento con la norma tecnica UNI EN 643.

L’Allegato I del DM 188/2020 definisce i requisiti tecnici di qualità in conformità dei quali i rifiuti di carta e cartone potranno essere qualificati come “recuperati” e quindi essere impiegati come materia prima per nuovi cicli produttivi.
Tali requisiti sono stati finalmente allineati a quelli contenuti nella UNI EN 643, che rappresenta lo standard di qualità europeo per carta e cartone utilizzabili come materia prima nei processi industriali e produttivi.

Produttori di carta e cartone recuperati: come adeguarsi?

I produttori di carta e cartone recuperati, ovvero i gestori di impianti autorizzati al recupero di carta e cartone, devono adeguarsi ai criteri della norma UNI EN 643 attestandone il rispetto; in questo modo:

  1. Applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un organismo accreditato, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti del nuovo regolamento;

  2. Redigere per ogni lotto di produzione una dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200), come specificato all’art. 5 del DM 188/2020, utilizzando il format di cui all’allegato 3; laddove con “lotto di carta e cartone recuperati” si intende: un “quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate”;

  3. Inviare la dichiarazione di conformità all’autorità e all’ARPA/APPA competenti tramite una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005;

  4. Conservare la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o la sede legale, anche in formato elettronico, tenendola a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;

  5. Conservare per un anno, presso l’impianto di recupero o la sede legale, un campione di carta e cartone recuperati, che dovrà essere prelevato come descritto in allegato 1, lettera b), al DM 188/2020 ovvero in conformità alla norma UNI 10802;

  6. Infine, qualora vi siano procedure di recupero già autorizzate, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, dovrà essere presentato all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, al fine di attestare la conformità dei materiali recuperati ai nuovi requisiti definiti dal DM 188/2020.

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