L’approvvigionamento della carta da riciclare: procedure di controllo e standardizzazioni

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Il settore cartario è di fatto da anni precursore di quella che oggi viene definita “economia circolare”. Se fino ad oggi erano ben noti vincoli normativi ed ostacoli culturali che rendono sempre meno facile la gestione dei rifiuti prodotti, in particolare, dal ciclo del riciclo, oggi purtroppo la cartiera non è esente da problematiche riscontrabili anche nella fase di approvvigionamento della carta da riciclare (come materia prima seconda). Margini interpretativi connessi alla mancanza di allineamento fra Leggi e Norme tecniche (ad es. D.M. 5 febbraio 1998 ed evoluzioni della UNI EN 643) e la lunga gestazione del decreto specifico sull’end of waste per i rifiuti di carta e cartone, hanno esposto ed espongono tuttora a grossi rischi in fase di controlli da parte di autorità di controllo o di attività ispettive nel contesto di indagini avviate dalle Procure; per assurdo, se non correttamente gestita, può diventare un problema anche l’evoluzione tecnologica sui controlli della carta da riciclare in ingresso alla cartiera (ad es. inserimento di fiber tester) perché visti, a nostro avviso erroneamente, come discriminanti la natura (rifiuto o non rifiuto) del materiale acquistato. Il comparto deve “difendersi” continuando a spiegare i propri processi, il gergo cartario e definendo in modo ancor più chiaro ed univoco il campo di applicazione e le definizioni all’interno delle Norme tecniche applicabili affinché si riducano gli spazi per interpretazioni distorte e “pericolose”.

In questo contesto riteniamo che siano necessari ulteriori sforzi per definire procedure di approvvigionamento e di controllo “qualità” chiare e condivise e strumenti efficaci per la formazione del personale coinvolto nella catena di approvvigionamento (da chi ha la responsabilità degli acquisti a chi gestisce operativamente le fasi di accettazione, movimentazione e controllo qualità sulla materia prima carta da riciclare).

In mancanza di normative chiare solo la condivisione di un “approccio settoriale” e la consapevolezza degli attori in gioco possono ridurre rischi connessi alla gestione della carta da riciclare.

 

Il sistema del riciclo e le norme di riferimento

La raccolta della carta e del cartone da riciclare, sia dai cicli produttivi industriali sia dal consumatore finale, rappresenta un elemento chiave nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’industria cartaria italiana. Il progressivo incremento nel tasso di raccolta nazionale, indice di un miglioramento delle infrastrutture per la raccolta della carta, ottenuto grazie anche al contributo fornito da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi cellulosici a cui partecipano le cartiere e i trasformatori, ha aperto nuove fonti di approvvigionamento per l’industria, riducendo il ricorso all’importazione, ormai limitata a particolari qualità di maceri non disponibili in sufficienti quantità nel nostro Paese (in particolare l’elevato tasso di riciclo delle fibre di carta necessità di un apporto di fibra “più nobile” che è possibile reperire in paesi dove la materia prima vergine è ancora di largo impiego come ad esempio nel Nord America).

Attualmente l’Italia è il quarto paese europeo per utilizzo di carta da riciclare, con un impiego complessivo di 4,89 milioni di tonnellate annue (elaborazioni Assocarta su dati Istat riferiti all’anno 2016).

Si calcola che ogni anno in Italia, grazie al riciclo della carta, sia evitato un volume di materiali da smaltire per un equivalente di 20 discariche di medie dimensioni.

Nonostante l’evidente contributo del settore cartario e dell’intera filiera al beneficio ambientale e socio-economico del paese sono ancora presenti oggettive difficoltà nell’avere una normativa chiara ed esaustiva che renda “sicura” la gestione delle materie prime da riciclare. In attesa che venga varato l’atteso “Decreto End of Waste” sui materiali di carta e cartone il settore si trova costretto a “combattere” con riferimenti che, seppur ben conosciuti dalle cartiere, concedono ancora troppi margini interpretativi. Come sappiamo l’interpretazione è sempre fonte di contenzioso.

I riferimenti di cui stiamo parlando sono:

  1. a) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22” (aggiornato con D.M. 5 aprile 2006).
  2. b) la norma tecnica di settore UNI EN 643 (ultima edizione anno 2014) – “Carta e cartone

– Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare”;

La definizione di materiali estranei (denominati “impurezze” nel decreto ministeriale e “componenti non cartacei” nella UNI EN 643) con i relativi limiti di riferimento (1% nel primo e da 0,25% al 3% a seconda delle qualità di carta nel secondo) possono portare a interpretazioni distorte se la lettura dei documenti citati non è affiancata da una spiegazione che tenga conto dell’evoluzione storica e tecnico-scientifica che va da 1998 ad oggi. Oltre alla rispondenza a specifiche qualità merceologiche che una carta da riciclare può avere, il rispetto di tali limiti determina/determinava la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale sottoposto ad operazioni di recupero “trasformandolo” di fatto in una materia prima seconda (end of waste).

Che avere “limiti” diversi di certo non aiuti e che siano presenti aspetti da chiarire meglio è innegabile.

Rimandiamo in tal senso al “Position Paper Assocarta – I materiali estranei nella carta da riciclare – luglio 2019” redatto da ASSOCARTA al fine di condividere una lettura guidata di alcuni aspetti che potrebbero risultare meno chiari ai non addetti ai lavori del settore.

In sintesi possiamo dire che nel D.M. 5 febbraio 1998 (ormai 20 anni fa!) era stato inserito un limite per le “impurezze” in quanto le caratteristiche del rifiuto recuperato dovevano fare riferimento alla norma UNI EN 643 (riteniamo che nel D.M. non venne indicata l’edizione della norma per intendere un riferimento dinamico alla stessa nelle sue revisioni future) che all’epoca riportava poche qualità di carta (rispetto alle circa 95 di oggi) senza indicare limiti per i “componenti non cartacei”.

Quanto sopra è chiaramente rivolto all’acquisto di materie prime seconde provenienti dal recupero dei rifiuti; per completezza di informazione dobbiamo ricordare che sono presenti anche cartiere che possono effettuare attività di recupero diretto di rifiuti di carta e cartone (in questo caso il materiale è accettato come rifiuto e trasformato direttamente in prodotti di carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate) e possono essere altresì presenti sul mercato dei sottoprodotti di carta e cartone utilizzabili direttamente nei processi cartari.

Il ruolo della cartiera e le responsabilità degli attori in gioco

Il riciclo della carta e cartone si avvale quindi di una filiera che, in estrema sintesi, è composta da:

  • sistema di raccolta (pre o post consumo);
  • piattaforme dove avviene la separazione dei componenti cartacei da quelli non cartacei,

dai materiali indesiderati e dai proibiti (le piattaforme sono il soggetto che effettua il recupero dei rifiuti di carta e cartone);

  • cartiere, dove si realizza il riciclo della fibra di carta per produrre beni di consumo.

Le piattaforme, direttamente o attraverso agenzie di vendita, sono di fatto fornitori (come altri fornitori di materie prime) delle cartiere.

Tale filiera è governata anche da accordi e norme tecniche di settore. L’Accordo ANCI-CONAI ad esempio prevede specifiche convenzioni tra il Consorzio COMIECO e i Comuni per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale conforme alla norma UNI EN 643, pressato in balle o comunque conformi per l’avvio a riciclo nell’industria cartaria.

La piattaforma, quale soggetto deputato all’attività di recupero della carta proveniente dalla raccolta (mediante selezione), deve valutare, in esito alla lavorazione, la rispondenza o meno del materiale alla norma tecnica UNI EN 643 e conseguentemente procedere alla sua classificazione come merce (se rispondente alla suddetta norma) o sottoporlo nuovamente ad attività di recupero/gestirlo come rifiuto (in caso di non rispondenza alla stessa).

Qualora la Piattaforma, in esito all’attività di recupero, classifichi il materiale lavorato come rispondente alla norma UNI EN 643, tale materiale esce formalmente in quel momento dalla catena di gestione del rifiuto e viene ceduto alle cartiere come materia prima seconda (end of waste).

La cartiera viene approvvigionata con materiale che esce quindi dalla piattaforma conforme alla norma UNI EN 643.

In altri termini, nella filiera del recupero della carta, come sopra riportato, la responsabilità dell’accertamento delle caratteristiche della materia prima secondaria per l’industria cartaria è dell’impianto di recupero che esegue la messa in riserva, la selezione, la eliminazione di materiali indesiderati e di materiali estranei.

I controlli in cartiera

Una volta che la materia prima secondaria arriva nell’industria cartaria con garanzia di rispondenza alla norma UNI EN 643, gli obblighi dell’industria acquirente sono del tutto analoghi a quelli concernenti l’acquisto di una materia prima, ossia la verifica documentale del carico pervenuto e un ordinario accertamento visivo della rispondenza sostanziale (apparente) tra quanto indicato nella documentazione e quanto ricevuto.

Ogni altra verifica che la cartiera ritenga di effettuare attiene ad un classico “controllo di qualità” della merce ricevuta, in termini del tutto analoghi a quanto avviene nella ricezione di una qualsiasi materia prima.

Le cartiere in ogni modo, al fine di garantire un adeguato standard qualitativo della carta (prodotto finito) prodotta e per verificare il rispetto degli accordi commerciali, eseguono controlli sulle forniture di carta da riciclare in ingresso alla cartiera.

CEPI (Confederation of European Paper Industries) ha prodotto, in varie edizioni, linee guida sulle migliori pratiche per i controlli sulla carta da riciclare.

Di seguito riportiamo lo schema di controlli proposto dalle varie linee guida CEPI “Best Practices for the Global Inspection of Recovered Paper” e “CEPI Paper for Recycling Quality Control Guidelines”:

 

Le linee guida disponibili hanno come oggetto principale quello di facilitare gli accordi commerciali fra acquirenti e fornitori.

In particolare sono definiti dei controlli minimi “obbligatori” definiti “First step: visual inspection (obligatory minimum)”:

Tali controlli sono di tipo DOCUMENTALE e VISIVO e possono portare a tre tipi di azioni:

1)        Accettazione del carico

2)        Rigetto del carico

3)        Accettazione su condizione esito analisi

Nel terzo caso si procede con un approfondimento “Second step: advanced visual inspection and/or gravimetric method” per arrivare ad ulteriori azioni che possono portare in caso di verifica di “Classificazione merceologica”, “Umidità”, “Materiale indesiderato”, “Altre specifiche concordate” a:

3 a)     Accettazione del carico

3 b)     Ri-classificazione del materiale (da una qualità definita dalla UNI EN 643 ad un’altra)

3 c)      Rigetto del carico

In caso di “Condizioni di imballo” si può procedere a:

3 d)     Accettazione con osservazioni

In caso di azioni indicate ai punti 2, 3b, 3c e 3d deve essere avvisato immediatamente il fornitore e in caso di necessità dovrà essere segregato il carico per eseguire eventuali accertamenti in contraddittorio.

A tal proposito le varie Associazioni di categoria (nazionali e/o europee) degli attori in gioco (acquirenti e fornitori) hanno emesso nel tempo alcuni documenti e linee guida per definire le modalità di esecuzione di tali verifiche per guidare gli utenti nella definizione di aspetti commerciali e contenziosi (ad es. ACCORDO ANCI-CONAI 2014-2019 – Allegato Tecnico Carta; Verifica delle qualità del macero – UNIRIMA, Assocarta, Assografici, COMIECO – rev.5 del 04.06.2019).

Per le modalità di campionamento è disponibile dal giugno 2019 anche la Norma UNI EN 17085 “Procedure di campionamento di carta e cartone da riciclare”.

L’evoluzione tecnica sui controlli in cartiera

 L’efficienza di filiera è sempre stato uno degli obiettivi primari di Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica e gli sforzi fatti hanno permesso alla gestione dei rifiuti di imballaggio cellulosico di raggiungere con successo e largo anticipo gli obiettivi di riciclo previsti per legge con oltre l’80% di riciclo e il 90% di recupero. Per le cartiere è fondamentale la qualità della materia prima (per avere prodotti finiti di qualità e minor produzione di rifiuti) e per questo molte di loro hanno aderito volontariamente all’iniziativa promossa da COMIECO per l’installazione di strumenti automatici del tipo FIBER TESTER finalizzati ad un sempre più spinto controllo delle qualità delle carte derivanti dalle piattaforme di recupero.

Lo strumento è costituito da una sonda carotatrice di 3 centimetri di diametro che consente di penetrare per circa 70 centimetri all’interno della “balla” di carta da riciclare. Una sistema di sensori consente di determinare l’umidità (primo parametro commercialmente rilevante per non “acquistare acqua”) e altri parametri (plastica, lignina e ceneri) per valutare complessivamente la rispondenza delle carte alle qualità specificate (ma con delle limitazioni di cui parleremo in seguito).

È fondamentale sottolineare che il FIBER TESTER ha il fine di verificare il trend della qualità delle carte da riciclare nel suo complesso ai fini commerciali; per garantire l’affidabilità delle misure effettuate dai sensori su di esso installati  è richiesto il confronto con metodi diretti (ad es. “pesata in laboratorio”) su un numero di campioni significativo; l’eventuale valutazione sulla qualità delle forniture è legato a lunghi periodi di osservazione sulla stessa tipologia di materiale.

Il campionamento sulla singola balla di carta e cartone riciclati è eseguito infatti su base casuale e probabilistica su quantitativi puntuali di campione limitati in volume. Considerando la ridotta quantità di campione esaminato, il test ha maggiore riscontro sulle caratteristiche tendenzialmente più omogenee all’interno della “balla” come ad esempio l’umidità.

La stessa Norma UNI EN 17085:2019 “Procedure di campionamento di carta e cartone da riciclare” definisce i campioni eseguiti con strumenti tipo fiber tester come micro-campioni (vedasi punto 3.5 e relativa Nota); campioni prelevati col fiber tester fanno riscontrare un peso della “carota” fra 200 e 300 grammi circa. Per quanto indicato dalla Nota allo stesso punto 3.5 “Un micro-campione è tipicamente minore di 500 grammi e può essere utilizzato per la determinazione dell’umidità”.

La norma specifica altresì (punto 5.2) che la dimensione dei macro-campioni sia di 150 chilogrammi e che, solo su accordo fra le parti, possa essere ridotta ad una minima accettabile, in funzione delle qualità di carta da riciclare, di 30 o di 100 chilogrammi.

Al punto 6.1 la norma specifica che Carta e cartone sono generalmente materiali non omogenei, il che pone numerose sfide nel caso di campionamenti per prove di laboratorio su piccola scala. A causa delle limitazioni che ciò impone alla successiva analisi, il micro-campionamento è considerato necessario solo per quei parametri in cui potrebbe verificarsi una migrazione all’interno del campione (cioè il tenore di umidità)”. È chiaro quindi che per parametri che si distribuiscono uniformemente all’interno della balla tale metodo di campionamento possa in qualche modo essere utilizzato ma non certo per quei parametri, come la plastica, che possono essere distribuiti in modo disomogeneo o addirittura essere costituenti del materiale analizzato.

COMIECO, con una nota del 31 maggio 2019 (Prot. ACC-162687/2019-DMI/dmi), ha comunicato che dagli esiti della sperimentazione (sulla possibilità di utilizzo di strumenti di verifica automatica della qualità del macero rispetto a parametri indicati nella UNI EN 643), emerge una certa affidabilità sulla misura del parametro “umidità” e che la stessa potrà essere utilizzata per controlli commerciali previo accordo coi fornitori e col mantenimento di controlli in parallelo (secco in stufa) per garantire l’affidabilità delle misure. Per il parametro “plastica” COMIECO conclude invece che per la limitata quantità di campione (vista anche l’eterogeneità del materiale) e per le limitazioni tecnologiche del sensore (impossibilità di distinguere plastiche classificate come frazioni estranee da plastiche costituenti il prodotto cartario) non sia possibile ad oggi utilizzare tali strumenti ai fini della classificazione qualitativa del materiale analizzato.

Per quanto sopra, a parte il parametro umidità, i risultati puntuali ottenuti con il FIBER TESTER non possono essere confrontati direttamente con i limiti indicati nella UNI EN 643:2014. Il FIBER TESTER non può fare distinzione fra i componenti non cartacei (come definiti e limitati nella UNI EN 643:2014, ad es. plastica) e altri costituenti della carta e cartone da riciclare (ad esempio il materiale plastico della “finestrella” di una scatola di spaghetti o un film plastico accoppiato ad una carta) come specificati nella definizione della UNI EN 643:2014.

Resta inteso che lo scopo della cartiera è quello di avere, oltre ad una materia prima fibrosa della qualità desiderata, meno scarto (problemi di smaltimento rifiuti) e che quindi un controllo sulla tendenza della quantità di “plastica complessiva” (costituente o estranea) resta sicuramente di interesse.

I rischi delle interpretazioni

Degno di nota è quanto accaduto nel corso di un’attività ispettiva in una cartiera dove sono emerse problematiche proprio sul tema dei controlli delle materie prime seconde acquistate.

In particolare dall’esame dei dati del Fiber tester (che vedeva, come è normale che possa essere, un andamento medio di valori di “plastica” coerente con le qualità acquistate e con “picchi” su singole prove dovuti alle limitazioni tecnologiche come indicato nella nota COMIECO) è stato ipotizzato che l’azienda avesse in qualche modo accettato consapevolmente materiali NON conformi alla UNI EN 643 e quindi rifiuti.

 Chiaramente tale interpretazione è a nostro avviso sbagliata.

 Da una valutazione dei risultati di tali analisi, che tuttavia costituisce un dato meramente statistico sulla qualità media del materiale complessivamente ricevuto ma che non fornisce elementi per affermare o negare se vi possano o meno essere stati carichi erroneamente classificati dalla singola piattaforma fornitrice (v. infra sulla non rappresentatività della singola carota e sulla non coerenza del fiber test con le misurazioni richieste dalla norma UNI EN 643), si ottiene un valore medio di 1,57% di plastica totale presente. Tale dato tuttavia include la cd. “plastica costituente” che non rientra nel limite percentuale indicato dalla norma UNI EN 643.

In tutto ciò non è stato considerato il periodo di messa a punto dello strumento (è visibile dopo i primi due mesi di misure una stabilizzazione del trend).

Oltre al fatto della non comparabilità dei risultati di “plastica” resi dal fiber tester con i limiti posti dalla UNI EN 643 per i componenti non cartacei, non vi è invero alcun obbligo giuridico della cartiera di eseguire il controllo che quanto dichiarato dalla piattaforma di selezione sulla conformità della carta alla norma UNI EN 643 corrisponda al vero (peraltro attribuire all’acquirente della carta da riciclo tale “duplicato” di responsabilità potrebbe costituire un disincentivo per l’acquisto della carta da riciclare, contro la buona efficacia della filiera stessa).

 Riteniamo che la cartiera abbia certamente un obbligo di “diligenza” nell’acquistare da “aventi titolo” e a prezzi di mercato ma che non possa assumere il ruolo di controllore con responsabilità sul buon esito delle attività svolte dalle piattaforme.

 

Procedure aziendali e formazione

 Al fine di migliorare l’approvvigionamento della carta da riciclare e prevenire problemi è consigliabile che la cartiera implementi procedure che prevedano (oltre ai controlli qualitativi):

  • Qualificazione formale del fornitore (titoli abilitativi a fornire carta da riciclare, autorizzazioni, verifica oggetto sociale, eventuale iscrizione COMIECO, certificazioni ecc)
  • Emissione di ordini di acquisto chiari e dettagliati (cosa vogliamo acquistare, riferimenti alla UNI EN 643 o altre norme di riferimento)
  • Eventuale richiesta di Dichiarazione di conformità della carta da riciclare (End of waste) ai sensi dell’art. 184 ter comma 3 di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i resa dal produttore sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come indicato nelle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006” – Delibera del consiglio SNPA. Seduta del 06.02.2020. Doc. n. 62/20 Linee Guida SNPA 23/20). Tale dichiarazione dovrà essere riconducibile ai lotti forniti.
  • In caso di acquisti extra UE richiedere evidenza di corrispondenza delle qualità acquistate (magari normate in altri standard) a quelle indicate dalla UNI EN 643. (In tal senso potrebbe essere utile avere delle tabelle di trasposizione di codici condivise con le Associazioni di categoria interessate).
  • Ove possibile prevedere che il fornitore abbia un sistema di “identificazione” della carta da riciclare fornita in modo da garantire, a fronte di contenziosi o anche di controlli da parte delle autorità, la riconducibilità dei lotti acquistati ai relativi fornitori e alla documentazione da essi fornita (ad es. autorizzazioni, dichiarazioni di conformità, analisi ecc). In alternativa prevedere un sistema di identificazione interno da affiancare al proprio sistema di tracciabilità.
  • Dovranno essere definite le modalità di gestione a seguito di accertamenti di non conformità “merceologica” (riqualificazione merce ad altre qualità normate) ed anche qualora fosse determinato il superamento di altri parametri come, ad esempio, umidità e materiali non cartacei. In quest’ultimo caso il materiale, se non declassabile ad altra qualità normata, potrebbe qualificarsi come RIFIUTO e come tale dovrebbe essere gestito anche se con alcune difficoltà: il produttore non sarebbe la cartiera che però, qualora avesse scaricato la merce in attesa di contraddittorio col fornitore, deterrebbe il rifiuto. Tali aspetti dovrebbero essere definiti chiaramente in fase contrattuale per non incorrere in problemi di gestione.

Il personale che esegue gli acquisti e chi gestisce operativamente le fasi di accettazione, movimentazione e controllo qualità dovrà essere opportunamente formato sui contenuti che dovrà possedere la documentazione in uscita dalla cartiera e sulla verifica dei documenti richiesti in fase di accettazione merce, sul controllo visivo, analitico e strumentale, sull’esecuzione di eventuali report fotografici e sull’archiviazione di tutta la documentazione.

 Conclusioni

E’ necessario che il quadro normativo legato alla carta da riciclare venga adeguato alle attuali necessità del comparto cartario uniformando definizioni e limiti. La cartiera non deve essere l’anello debole del sistema. La cartiera è un produttore di beni e garantisce che la filiera del riciclo stia in piedi.

È utile che venga condivisa l’esperienza fra le varie cartiere al fine di rafforzare un “approccio settoriale” definendo procedure che possano essere applicate in modo uniforme dalle aziende.

Definite procedure e istruzioni e condiviso il set di competenze necessario per gli addetti “in prima linea” e l’eventuale gap da colmare dovranno essere previste attività formative specifiche. La consapevolezza da parte di tutti gli operatori diventa fondamentale per garantire la continuità produttiva della cartiera.

Paolo Peruzzi – Direttore Mercato Carta ECOL STUDIO S.p.A.
Intervento tenuto in occasione del 51° Congresso dell’Industria Cartaria Italiana Aticelca.

Referenze 

Metodi di Analisi strumentale automatica della qualità della carta da riciclare – Assocarta marzo 2015

CEPI Paper for Recycling Quality Control Guidelines – novembre 2016

UNI EN 17085:2019 “Procedure di campionamento di carta e cartone da riciclare”

UNI EN 643:2014 “Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare”

COMIECO – nota del 31 maggio 2019 (Prot. ACC-162687/2019-DMI/dmi)

Position Paper Assocarta – I materiali estranei nella carta da riciclare – luglio 2019

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