Etichettatura ambientale degli imballaggi: quali informazioni obbligatorie?

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Il D.L.gs. 116/2020, in recepimento alle direttive europee del “Pacchetto Economia Circolare” 851/2018 e 852/2018, ha introdotto nel Testo Unico Ambientale nuove regole di etichettatura ambientale per gli imballaggi al fine di garantirne una maggiore circolarità e ridurne la produzione di rifiuti.

La novità consiste nell’obbligo di apporre sugli imballaggideterminate informazioni circa la composizione dell’imballo e la corretta gestione a fine vita. A corredo delle informazioni obbligatorie, possono esserne aggiunte, a discrezione dei produttori, altre facoltative a supporto delle precedenti, cioè per meglio raggiungere le finalità di tale norma.

Come cambia l’etichettatura ambientale nel TUA

L’art. 3, c. 3, lett. c) del D.Lgs. 116/2020 ha modificato l’art. 219, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda i “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti da imballaggio”, disponendo che tutti gli imballaggi siano:

opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Seguendo l’interpretazione di CONAI, facciamo chiarezza su che cosa e come è obbligatorio oppure facoltativo comunicare sugli imballaggi.

Da quando è in vigore l’obbligo dell’etichetta ambientale?

Come abbiamo visto in questo articolo, è stata fissata al 1° gennaio 2023 l’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi relativamente alla prima tipologia di informazione da riportare in etichetta, come indicato all’art. 219, c. 5, del TUA, ovvero limitatamente alla destinazione finale dell’imballaggio.
Si ricorda, infatti, che l’obbligo di indicare la natura del materiale è, invece, vigente dal 1° gennaio 2021:

  1. Dal 01/01/2023 scatta l’obbligo di indicare: “le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
  2. Dall’01/01/2021 è in vigore l’obbligo di: “indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Etichettatura ambientale degli imballaggi: le informazioni obbligatorie

Per comprendere meglio che cosa sia obbligatorio inserire in etichetta, CONAI suggerisce di distinguere due casistiche sulla base della destinazione d’uso dell’imballaggio; differenziando poi ulteriormente, per quelli destinati agli utenti finali, sulla base del criterio della composizione ovvero a seconda che si tratti di un imballaggio monocomponente oppure multicomponente.

Laddove una “componente”, ai sensi della Decisione 129/97/CE, deve essere separabile manualmente dall’utente, il quale, cioè, “può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e l’incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili”. È il caso, ad esempio, di una “finestrella” in pvc applicata a un imballo cellulosico e non, per fare un altro esempio, di un’etichetta adesiva applicata a un barattolo in vetro.

Imballaggi monocomponenti destinati al consumatore finale (B2C)

Se l’imballaggio ha la funzione di consegnare il prodotto al consumatore finale e, dunque, comunicargli le informazioni necessarie per la corretta gestione a fine vita, nel caso in cui sia formato da una componente soltanto, l’etichetta deve riportare almeno le seguenti informazioni:

  1. Il materiale di imballaggio identificato dalla codifica ai sensi della Decisione 129/97/CE, ad esempio: PET 1, PAP 20, ALU 41, GL 70, C/PAP 84, ecc.
  2. Le indicazioni per la raccolta, con il suggerimento – da parte di CONAI – di indicare la famiglia di materiale e invitando sempre il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune. Ad esempio: “Raccolta carta”, oppure “Raccolta plastica”, oppure “Raccolta acciaio, Raccolta alluminio, Raccolta metalli”, ecc.

Imballaggi multicomponenti destinati al consumatore finale (B2C)

Se l’imballaggio è composto da più componenti separabili manualmente, ogni sua componente deve riportare le seguenti informazioni:

  1. Il materiale di imballaggio identificato dalla codifica ai sensi della Decisione 129/97/CE; qualora non sia possibile indicarla per motivi di spazio o altri limiti tecnologici su ogni singola componente, è necessario apportarla sull’imballaggio esterno o sul corpo principale dell’imballaggio.
  2. Le indicazioni per la raccolta, se non indicate sull’imballaggio esterno che include la componente specifica. Come per il caso precedente, CONAI suggerisce di indicare la famiglia di materiale corredata dall’invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Imballaggi destinati agli operatori economici (B2B)

Nel caso di imballaggi destinati ai vari operatori economici che intervengono lungo la filiera del prodotto, ad esempio quelli necessari al trasporto o comunque relativi alle operazioni logistiche e di commercializzazione, secondo CONAI devono obbligatoriamente riportare soltanto:

  1. Il materiale di imballaggio identificato dalla codifica ai sensi della Decisione 129/97/CE.

Etichettatura ambientale degli imballaggi: le informazioni facoltative

Vediamo ora quali altre informazioni è consigliabile, ma non obbligatorio, apporre sugli imballaggi, distinguendo sempre tra quelli destinati ai consumatori e quelli per gli operatori B2B e tra monocomponenti e multicomponenti.

Imballaggi monocomponenti destinati al consumatore finale (B2C)

Oltre alle informazioni obbligatorie, nel caso di imballaggi destinati al consumatore finale è “altamente consigliato” da CONAI descrivere in etichetta:

  1. La tipologia di imballaggio, meglio se con l’ausilio di icone grafiche;
  2. I suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità, cioè le operazioni che il consumatore può fare per migliorarne l’efficienza. Ad esempio, “Svuota l’imballaggio prima di conferirlo nella raccolta differenziata”, oppure “Schiaccia per il verso lungo prima di conferirlo…”, oppure “Separa l’etichetta prima di conferirlo…”, ecc.

Imballaggi multicomponenti destinati al consumatore finale (B2C)

Anche in tal caso, le indicazioni facoltative sono le medesime, ma con alcuni accorgimenti in più:

  1. La tipologia di imballaggio: oltre alla descrizione scritta per esteso è consigliabile utilizzare rappresentazioni grafiche che raffigurino le singole componenti in relazione all’imballaggio complessivo, in modo da aiutare il consumatore a scindere e conferire correttamente ogni singola componente;
  2. I suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità, cioè le operazioni che il consumatore può fare per migliorarne l’efficienza, relativamente a ogni componente.

Imballaggi destinati agli operatori economici (B2B)

Nel caso di imballaggi destinati ai professionisti, tutte le altre informazioni – oltre alla codifica del materiale obbligatoria ai sensi della Decisione 129/97/CE – restano a discrezione del produttore e comunque consigliate:

  1. La tipologia di imballaggio: soprattutto in caso di imballaggio multicomponente, oltre alla descrizione scritta per esteso è consigliabile utilizzare rappresentazioni grafiche che raffigurino le singole componenti in relazione all’imballaggio complessivo;
  2. Le indicazioni per la raccolta, preferibilmente indicando la famiglia di materiale;
  3. I suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità, cioè le operazioni che il consumatore può fare per migliorarne l’efficienza.

Quali indicazioni e simboli usare?

Per orientarsi nell’utilizzo di diciture e icone, e al fine di consentire al consumatore un’associazione immediata tra il materiale e il cassonetto dei rifiuti idoneo, CONAI suggerisce il ricorso alla norma UNI 11686 – Gestione dei rifiuti – Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori della raccolta dei rifiuti urbani.

Sanzioni

Si ricorda, infine, come l’art. 261, comma 3 del D. Lgs. 152/06 preveda una sanzione amministrativa pecuniaria da 5200 a 40000 euro per chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura.

Tra i soggetti sanzionabili potrebbero essere riconsiderati i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori, gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

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