D.Lgs. 116/2020 ed economia circolare: come cambia il Testo Unico Ambientale?

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Il 26 settembre 2020 è la data di una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti: la disciplina comunitaria sull’economia circolare entra ufficialmente nel Testo Unico Ambientale (TUA), modificandolo profondamente, e diventa esecutiva anche in Italia.

Il D.Lgs. 116/2020 su rifiuti e imballaggi

Il 26 settembre 2020, infatti, entra in vigore il D.Lgs. 116/2020 pubblicato lo scorso 11 settembre, in recepimento di due delle quattro direttive del “Pacchetto Economia Circolare”: la Direttiva 2018/851/UE, che modifica la “Direttiva Quadro Rifiuti” 2008/98/CE, e la Direttiva 2018/852/UE, che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Tra tutti i nuovi decreti in recepimento del “Pacchetto”, il D.Lgs. 116/2006 è senza dubbio quello che interviene più profondamente sul Testo Unico Ambientale. Lo fa sia rimandando alcune questioni specifiche a successivi decreti ministeriali, di cui al momento non conosciamo le tempistiche, sia introducendo nell’immediato importanti novità tutte finalizzate ad aumentare la circolarità dei materiali prevenendo la produzione dei rifiuti e incentivando ogni forma possibile di riutilizzo riciclo e recupero.

Dove cambia il Testo Unico Ambientale?

Questi i punti di intervento del D.Lgs. 116/2020 sul Testo Unico Ambientale:

  1. Titolo I, Gestione dei rifiuti – Capo I, Disposizioni generali (art. 1 D.Lgs. 116/2020);
  2. Titolo I, Gestione dei rifiuti – Capo III, Servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 2 D.Lgs. 116/2020);
  3. Titolo II, Gestione degli imballaggi (art. 3 D.Lgs. 116/2020);
  4. Titolo VI, Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I, Sanzioni (art. 4 D.Lgs. 116/2020).

Il nuovo decreto introduce, inoltre, i seguenti nuovi allegati al D.Lgs. 152/2006:

  • Allegato L-ter (art. 7, c. 6, D.Lgs. 116/2020): Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179;
  • Allegato L-quater (art. 7, c. 7, D.Lgs. 116/2020): Elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2);
  • Allegato L-quinquies (art. 7, c. 8, D.Lgs. 116/2020): Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Responsabilità estesa del produttore

Con i nuovi artt. 178-bis e 178-ter del TUA si istituiscono nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore, da definire con successivi decreti. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei prodotti attualmente sul mercato e incentivare il design e la produzione di nuovi articoli dal ciclo di vita più lungo e sostenibile, nonché concepiti per prevenire la produzione dei relativi rifiuti ovvero permettendone quanto più possibile il riutilizzo, la riparazione, il riciclo e il recupero dei componenti e dei materiali e, anche, contrastando la cattiva e diffusa “abitudine” dell’obsolescenza programmata che entra, adesso per la prima volta, esplicitamente nella normativa nazionale. Nello specifico, i nuovi obiettivi per la preparazione al riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti sono fissati all’articolo 181 del D.Lgs. 152/2006.
La principale innovazione consiste nel maggior numero di figure coinvolte nella gestione dei materiali e dei rifiuti e che saranno soggette alla responsabilità estesa del produttore: “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti da tale responsabilità, il Ministero dell’Ambiente istituisce il Registro Nazionale dei Produttori, al quale dovranno iscriversi tutti i soggetti sottoposti al nuovo regime di responsabilità.

Recepito il Pacchetto economia circolare: nuove norme per la gestione dei rifiuti

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti

Come sappiamo, il cuore dell’economia circolare è riassunto dalla “gerarchia dei rifiuti” della Direttiva Quadro: almeno in linea teorica, nessun materiale dovrebbe diventare un rifiuto. Ecco quindi che, per un’azione più efficace in tale direzione, al nuovo art. 180, il Testo Unico Ambientale individua come prioritaria l’adozione di un Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti condiviso tra i ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Il Programma dovrà descrivere le misure utili a prevenire i rifiuti, inclusi gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi necessari alla valutazione e all’attuazione di tali misure.

Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti

Con il nuovo articolo 198-bis, si introduce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti contenente gli obiettivi, i criteri e le linee strategiche con cui le Regioni e le Province autonome dovranno elaborare i piani locali di gestione dei rifiuti.
A grandi linee, il Programma nazionale dovrà contenere: i dati relativi alla produzione nazionale dei rifiuti, la ricognizione degli impianti, i criteri per la redazione dei piani di settore, i criteri per individuare le macroaree destinate alla razionalizzazione degli impianti, gli obiettivi intermedi utili a raggiungere i macro-obiettivi europei di economia circolare, la descrizione dei flussi di produzione dei rifiuti di difficile smaltimento e quelli strategici per l’economia circolare, il Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti ed economia circolare, il piano di gestione dei materiali derivanti da crolli e demolizioni per eventi sismici.

Rifiuti urbani e assimilati

Tra le principali novità, all’articolo 183 del TUA la definizione di rifiuto urbano e rifiuto assimilato agli urbani rappresenta un’importante cambiamento. Il nuovo testo cancella la precedente definizione di “rifiuti speciali assimilati agli urbani” che ora diventano semplicemente “urbani” quando sono “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nel allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies” (art. 183, c. 1, lett. bter).
I nuovi allegati, come introdotti dall’articolo 7 del D.Lgs. 116/2020, ridefiniscono quindi 15 tipologie di rifiuti sulla base di 29 categorie di attività, esonerando i Comuni dall’onere di stabilire nuove possibili assimilazioni.

Deposito temporaneo dei rifiuti

Al c.1 lett. bb) del nuovo articolo 183, il “deposito temporaneo” diventa “deposito temporaneo prima della raccolta”, espressione con la quale si intende: “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”.
Nonostante la ridefinizione, nella sostanza la gestione del deposito temporaneo non cambia: restano invariati i criteri temporali e quantitativi, nel rispetto dei quali il raggruppamento dei rifiuti continua di non necessitare di alcuna autorizzazione.
L’innovazione riguarda, piuttosto, i destinatari dell’istituto del deposito temporaneo: in attesa di regole uniformi per tutti i settori, notiamo come il nuovo testo sposti l’attenzione sul commercio, evidenziandone il ruolo strategico nella transizione a un’economia circolare. Gli operatori commerciali, infatti, possono ora effettuare il deposito nei propri punti vendita purché rientrino nei relativi sistemi collettivi. Condizione che, invece, non riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione, che possono essere depositati presso i punti vendita di materiali edili indipendentemente dai sistemi collettivi.

Il Registro elettronico nazionale

Il nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti è l’oggetto della revisione dell’articolo 188-bis: collocato presso il Ministero dell’Ambiente e tenuto con il supporto dell’Albo Gestori Ambientali, il Registro elettronico nazionale dei rifiuti diventa il fulcro di un nuovo sistema informativo e gestionale integrato, nel quale dovranno convergere tutti i dati circa la produzione nazionale dei rifiuti e la relativa gestione, incluse le informazioni derivanti dalla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione per il trasporto, ma anche del registro dei transiti transfrontalieri e del MUD. Sarà suddiviso in due sezioni, Anagrafica e Tracciabilità, e contribuirà a popolare di dati il Catasto dei rifiuti, come definito dal nuovo articolo 189, composto da una sezione nazionale, tenuta presso la sede centrale di ISPRA, e una locale da tenersi presso le corrispondenti agenzie regionali o provinciali.
La creazione del Registro è demandata a nuovi e specifici decreti ministeriali ancora da definire: finché non entreranno in vigore, restano validi i documenti attualmente in uso, come indicato di seguito.

Registro cronologico di carico e scarico

Con il nuovo articolo 190 del TUA si specificano meglio i tempi per le annotazioni all’interno del Registro di carico e scarico che, appunto, diventa “cronologico”:

  • Entro 10 giorni lavorativi per i produttori iniziali, a partire dalla produzione e dallo scarico del rifiuto;
  • Entro 10 giorni lavorativi per raccoglitori e trasportatori, a partire dalla consegna a destinazione;
  • Entro 10 giorni lavorativi per commercianti, intermediari e consorzi, a partire dalla consegna a destinazione;
  • Entro 2 giorni lavorativi per gli impianti di recupero e smaltimento, a partire dalla presa in carico;
  • I centri di raccolta sono esonerati dall’obbligo di registrazione limitatamente ai rifiuti non pericolosi, i rifiuti pericolosi dovranno, invece, essere annotati contestualmente all’uscita dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice EER.

Si riducono, inoltre, i tempi di conservazione obbligatoria del Registro: da 5 a 3 anni.

Deposito temporaneo di rifiuti gestito illecitamente, si esprime la Corte di Cassazione.

Formulario di identificazione

Restano invariati il numero di copie e le relative caratteristiche (continua a essere valido il format esemplare conforme al DM 1° aprile 1998, n° 145) incluso il giro tra gli operatori, in attesa dei nuovi decreti ministeriali che dovranno integrarne la forma e le funzioni al nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui al nuovo articolo 188-bis.
Con le modifiche all’articolo 193 Trasporto dei rifiuti, si ammette la possibilità di inviare tramite pec la quarta copia, purché il trasportatore conservi il documento cartaceo e lo trasmetta successivamente al produttore.
Sono esenti dalla compilazione e dalla tenuta del formulario i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore in modo “occasionale e saltuario”, cioè non più di cinque volte l’anno e non eccedenti la quantità giornaliera di 30 chili o litri.
Chi effettua la micro-raccolta, cioè i trasportatori che raccolgono i rifiuti di più produttori/detentori con un unico viaggio effettuato attraverso un solo automezzo, deve completarla entro 48 ore e, come in precedenza, deve annotare preventivamente le tappe intermedie effettuate, segnalando nelle annotazioni eventuali variazioni di percorso.
Si ribadisce inoltre che, in caso di eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, salvo difformità riscontrabili in base alla “comune diligenza”, il trasportatore non è responsabile.
Infine, i tempi per la conservazione del FIR si accorciano, come per il Registro cronologico di carico e scarico: da 5 a 3 anni.

Manuale per gestire i rifiuti in azienda

Gli altri decreti del “Pacchetto Economia Circolare”

Questi gli altri decreti legislativi in recepimento delle direttive del “Pacchetto”:

Veicoli fuori uso: D.Lgs. 3 settembre 2020, n° 119

Recepisce la Direttiva 2018/849/UE, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Modifica il D.Lgs. 209/2003: tra le più importanti novità segnaliamo, oltre alle nuove misure per incentivare il ricondizionamento e il riutilizzo dei componenti dei veicoli, l’istituzione del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Registro di entrata e uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.

Entrata in vigore: 27 settembre 2020.

Discariche: D.Lgs. 3 settembre 2020, n° 121

Recepisce la Direttiva 2018/850/UE, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

A partire dal 2030 vieta lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’art. 179 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152.

Abroga il DM Ambiente 27 settembre 2010, ma i limiti prescritti dalla tabella 5, nota a), dell’art.6 sono da ritenersi validi fino al 1° gennaio 2024.

Modifica il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n° 36 per quanto riguarda:

  • criteri di ammissibilità in discarica per alcune categorie di rifiuti;
  • caratterizzazione, campionamento e analisi dei rifiuti;
  • informazioni sui rifiuti non pericolosi da includere nella domanda di autorizzazione allo smaltimento in discarica;
  • criteri tecnici che rendono il trattamento dei rifiuti non necessario ai fini dello smaltimento in discarica;
  • procedure di ammissione in discarica;
  • criteri per la costruzione e la gestione degli impianti;
  • caratteristiche degli impianti per deposito sotterraneo;

Entrata in vigore: 29 settembre 2020.

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4 Commenti

  1. […] Si giunge, così, all’ultimo atto delle politiche introdotte dal Consiglio di Stato cinese a partire dal 2017, con il fine di ridurre gradualmente l’importazione di rifiuti solidi. Il trend dell’import cinese di rifiuti degli ultimi tre anni è la fotografia dell’immediato effetto di queste politiche: dai 42,27 milioni di tonnellate del 2017 si è passati alle 13,48 milioni di tonnellate nel 2019, e i primi dieci mesi del 2020 hanno fatto registrare una ulteriore diminuzione del 42,7% rispetto all’anno precedente.A partire dagli anni Novanta, il forte sviluppo industriale e demografico cinese aveva costretto il Paese ad affidarsi ai rifiuti solidi provenienti dall’estero, per far fronte alla sempre più pressante richiesta di materie prime. Necessità che, con il progredire tecnologico e l’evoluzione degli standard ambientali e qualitativi, è venuta progressivamente meno.Il divieto totale all’import è stato introdotto attraverso una modifica introdotta il 29 aprile scorso nella legge sul controllo e la prevenzione dell’inquinamento ambientale dei rifiuti solidi, entrata in vigore all’inizio di settembre.Essendo la Cina il più grande importatore di rifiuti al mondo, questa decisione ha destabilizzato l’industria del riciclaggio a livello globale, costringendo dapprima altri paesi asiatici quali Thailandia, Malesia e Vietnam, e poi paesi africani ad aumentare l’import di rifiuti dall’Europa e dagli Stati Uniti. In tale contesto, comprendiamo bene quanto sia fondamentale lo sviluppo di nuovi impianti sui territori nazionali, ai fini di raggiungere la sussistenza nella gestione dei rifiuti (ovvero delle risorse che possono derivarne) attraverso politiche di economia circolare. […]