Sostanze pericolose nei prodotti: da gennaio 2021 obbligo di notifica alla banca dati SCIP

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La banca dati SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects – Products) è stata introdotta dalla direttiva del “Pacchetto economia circolare” 2018/851/UE, che modifica la Direttiva Quadro Rifiuti: si tratta di un nuovo strumento che l’ECHA mette a disposizione delle aziende per comunicare i dati relativi alle sostanze SVHC, cioè estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern) negli articoli in quanto tali o negli oggetti complessi ovvero i prodotti.
Dal 5 gennaio 2021 è diventato obbligatorio inserire queste informazioni nella banca dati SCIP.

Chi deve notificare le sostanze nella banca dati SCIP?

Questi sono gli operatori della catena di fornitura di articoli contenenti sostanze SVHC per i quali è obbligatorio notificare le sostanze SVHC nella banca dati SCIP:

  • Produttori e assemblatori dell’UE;
  • Importatori situati nell’UE;
  • Distributori situati nell’UE;
  • Altri attori della catena di approvvigionamento che immettono tali articoli sul mercato UE.

Non sono tenuti alla notifica i dettaglianti e gli operatori della catena di approvvigionamento che forniscono prodotti direttamente ai consumatori.

Che cosa è obbligatorio notificare?

Questo nuovo adempimento rappresenta, in buona sostanza, l’estensione dell’obbligo di comunicazione dall’art. 33, par. 1, del Regolamento REACh: dal 5 gennaio 2021, gli operatori alla lista di cui sopra non dovranno soltanto comunicare le informazioni minime dei propri articoli con sostanze incluse nella Candidate List ai destinatari di tali articoli, ma anche informare ECHA attraverso la banca dati SCIP.
L’obbligo di notifica si applica a tutti gli articoli che contengono una sostanza SVHC in percentuale superiore allo 0,1% in peso (p/p). Nel caso di oggetti complessi – come definiti all’art. 3, par. 3, del Regolamento REACh – per articoli in quanto tali si intendono le parti che possono essere separate dai fornitori, ad esempio una guarnizione di un macchinario.
Le informazioni che devono essere notificate nella banca dati SCIP sono più estese di quelle minime richieste all’art. 33 del Regolamento REACh:

  1. Descrizione dell’articolo;
  2. In caso di oggetto complesso, informazioni sui componenti che contengono sostanze SVHC oltre la concentrazione soglia di 0,1% p/p, specificando in che numero/quantità l’articolo correlato è contenuto nell’oggetto complesso;
  3. Informazioni sulla sostanza: nome della sostanza, identificazione della versione della Candidate List, intervallo di concentrazione;
  4. Informazioni sul corretto utilizzo e smaltimento dell’articolo/prodotto.

A che cosa serve la banca dati SCIP?

Il database nasce nel più ampio contesto delle disposizioni per l’“economia circolare” –  come abbiamo visto, con la ridefinizione della Direttiva Quadro Rifiuti –  con il fine di ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose, aumentare la sicurezza delle operazioni di trattamento di questi rifiuti e migliorare la tracciabilità di tali sostanze lungo l’intero ciclo di vita di materiali e prodotti.
In linea con il Regolamento REACh e il Piano di azione per l’economia circolare, inoltre, anche la banca dati SCIP si pone come strumento finalizzato alla progressiva sostituzione delle sostanze SVHC con altre più sicure o con alternative tecnologiche.

Come prepararsi alla banca dati SCIP?

Per prepararsi al meglio a questo importante cambiamento consigliamo di:

  1. Verificare se sussiste l’obbligo di notifica per le proprie attività;
  2. In caso positivo, inquadrare il proprio ruolo all’interno della catena di approvvigionamento;
  3. Analizzare le caratteristiche dei prodotti ricevuti dai fornitori, ovvero tutti gli articoli in quanto tali ivi inclusi gli oggetti complessi per i quali si è destinatari;
  4. Analizzare le caratteristiche dei gli articoli e dei prodotti, anche complessi, che la propria attività immette sul mercato;
  5. Identificare, tra questi ultimi, quelli che contengono sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Per saperne di più, è utile la lettura di questo flyer di ECHA e di questo approfondimento del Ministero dell’Ambiente. Se hai bisogno di aiuto per gestire al meglio le sostanze chimiche o le miscele potenzialmente pericolose nei tuoi articoli, i nostri esperti sono a tua disposizione. Da più di trent’anni affianchiamo con successo le aziende partner nella prevenzione del rischio chimico, grazie a consulenti, campionatori e analisti qualificati in grado di operare in tutta Italia, e agli ampi laboratori che ci consento di elaborare velocemente anche i campioni più complessi.
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