Emissioni di sostanze pericolose: la relazione sulle alternative

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Come abbiamo visto, il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 30 luglio 2020, n° 102 relativo alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Il testo è intervenuto sul D.Lgs. 183/2017, che contiene la disciplina generale per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad AIA, e ha modificato sensibilmente la Parte V del Testo Unico Ambientale.

Le modifiche hanno riguardato sia gli impianti esistenti sia quelli in fase di costruzione o di autorizzazione e sono finalizzate a ottenere una maggiore prevenzione nei confronti della salute dei cittadini e dell’ambiente.

Limiti alle sostanze pericolose

Il D.Lgs. 102/2020 aggiunge il comma 7-bis all’art. 271 del TUA, introducendo limiti alle emissioni contenenti le seguenti sostanze o miscele pericolose:

  • CRM cioè cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo (indicazioni di pericolo: H340, H350, H360, H350i, H360f, H360FD, H360Fd, H360Df);
  • PBT/vPvB: sostanze dalla tossicità, persistenza e cumulabilità elevata (Tabella A2, parte II Allegato I alla Parte V del TUA e Allegato XIII del Regolamento REACh);
  • SVHC: Substances of Very High Concern cioè classificate come “estremamente preoccupanti” dal Regolamento REACh.

Qualora tali sostanze siano utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera, e nelle quali confluiscono, devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile all’interno dei cicli produttivi stessi.

La valutazione delle sostanze alternative

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di queste sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui:

  1. Si valuta “in via prioritaria” se vi sia disponibilità di alternative alle sostanze SVHC attualmente utilizzate nei processi produttivi all’origine delle emissioni in atmosfera;
  2. Si valutano i rischi connessi all’utilizzo delle possibili sostanze individuate;
  3. Si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

Per gli stabilimenti con autorizzazione ordinaria (AUA) in esercizio al 28 agosto 2020 e per quelli autorizzati successivamente, la scadenza per l’invio della prima relazione è fissata al 28 agosto 2021, data dalla quale l’obbligo decorrerà a cadenza quinquennale. Il D.Lgs. 102/2020 prevede, infatti, che:

“In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto […]”.

La relazione sulle sostanze alternative

I contenuti della relazione non sono indicati nello specifico dal legislatore. È tuttavia utile far riferimento al Parere del MATTM dell’8 febbraio 2021 in seguito a un quesito posto dalla Regione Piemonte, attraverso il quale è stato precisato che:

  • Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 102/2020 si applicano anche alle miscele;
  • Qualora nel ciclo produttivo siano utilizzate miscele non classificate come pericolose ma composte da sostanze con tale classificazione, è necessario valutare le caratteristiche del materiale nel momento dell’ingresso nel trattamento dal quale si originano le emissioni;
  • In assenza di ulteriori specificazioni, “la nozione di emissione si estende a tutte le fattispecie previste dalla definizione legale contenuta nell’articolo 268 [TUA] e si riferisce, pertanto, sia alle emissioni convogliate sia alle emissioni diffuse”.

Le relazioni devono essere a firma del Legale Rappresentante dell’Azienda e inviate tramite PEC alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA competenti;

La relazione deve indicare nel dettaglio:

  1. Le sostanze/miscele impiegate;
  2. La classificazione di ciascuna sostanza/miscela;
  3. Le fasi produttive da cui tali sostanze/miscele sono generate;
  4. Il punto di emissione
  5. La fattibilità tecnica ed economica della sostituzione (sì/no) e, nel caso in cui vi sia un riscontro positivo di fattibilità, i rischi connessi all’uso delle sostanze alternative e la modalità e le tempistiche necessarie per la sostituzione.

Entro quando adeguarsi al D.Lgs. 102/2020?

Oltre alla prima relazione da inviare entro il 28 agosto 2021, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni interessati dal decreto dovranno presentare domanda di autorizzazione per emissioni in atmosfera originate da sostanze classificate come cancerogene, tossiche o mutagene entro il 1° gennaio 2025 o, in alternativa, entro una data precedente individuata dall’autorità competente (art. 3 D.Lgs. 102/2020).
In ogni modo, i gestori di tali stabilimenti o installazioni dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto entro 4 anni dal rilascio dell’autorizzazione.

Gli stabilimenti già autorizzati in via generale (AVG) ai sensi dell’art. 272, c. 2 del TUA, qualora siano in esercizio al 28 agosto 2020 e utilizzino sostanze o miscele oggetto dell’art. 217 c. 7-bis del TUA, come prescritto dall’art. 3 del D.Lgs. 102/2020, sono obbligati a presentare entro il 28 agosto 2023 una domanda di autorizzazione (AUA) ai sensi dell’art. 269 del TUA.
Se tali impianti, invece, hanno in corso una domanda di autorizzazione per modifica o rinnovo presentata successivamente al 28 agosto 2020, per poter usufruire dell’autorizzazione in deroga vale il divieto di utilizzare sia le sostanze CRM sia quelle SVHC. In caso di riclassificazione di sostanze o miscele, dovranno quindi presentare domanda di AUA entro tre anni dalla modifica di classificazione, ai sensi dell’art. 269 del TUA, e comunicare agli enti la sostituzione della sostanza o miscela CRM/SVHC con un’alternativa non pericolosa.

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