Etichettatura ambientale degli imballaggi: prorogata al 31 dicembre 2021

Reading Time: 2 min.

Con la pubblicazione del cosiddetto Decreto Milleproroghe 2021” DL 183/2020, all’art. 15, è sospeso fino al 31/12/2021 l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI applicabili. Resta in vigore l’obbligo di indicare la natura dei materiali degli imballaggi, ai sensi della Decisione 97/129/CE.

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Come abbiamo visto in questo articolo, il D.Lgs. 116/2020 ha apportato numerose modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale: in particolare, una variazione ha riguardato il comma 5 dell’art. 219 in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, ovvero le etichette ambientali da riportare sugli imballaggi.

Il primo periodo del comma citato prevede l’obbligo di etichettare tutti gli imballaggi secondo “le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

Il secondo periodo dello stesso comma prevede l’obbligo di “indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Informazioni sulla destinazione finale: obbligo sospeso

Il Decreto Milleproroghe 2021 ha sospeso, fino al 31/12/2021, soltanto il primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/2006 e quindi l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI applicabili, lasciando in vigore l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio.

Si noti come tale obbligo sia relativo a tutti gli imballaggi indipendentemente dall’utente finale (professionale, privati, persone fisiche, ecc.) o dall’impiego (imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari).

Informazioni sulla natura dei materiali di imballaggio: obbligo in vigore

La natura dei materiali di imballaggio deve essere indicata secondo i codici alfanumerici ai sensi della Decisione 97/129/CE: sul sito web del CONAI sono disponibili delle linee guida per l’etichettatura ambientale  al fine di facilitare le aziende nell’assolvimento di tale obbligo.

L’obbligo di etichettatura ricade su tutti i “produttori” di imballaggi definiti come “i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

Tuttavia, occorre sottolineare come spesso sia lo stesso utilizzatore dell’imballaggio a scegliere i contenuti, la forma, il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging: la scelta dell’etichettatura ambientale deve pertanto essere decisa in comune accordo tra il produttore dell’imballaggio e l’utilizzatore.

Per maggiori informazioni, i nostri esperti sono sempre a tua disposizione!

Contattali telefonando allo 0583 40011 o scrivendo a ambiente@ecolstudio.com

Ti è stato utile questo articolo?

Clicca su una stella e vota l'articolo!

Voto medio 0 / 5. Risultato: 0

Questo articolo non è ancora stato votato. Votalo per primo!

1 Commento