Gestire correttamente il deposito temporaneo dei rifiuti permette di movimentare gli scarti di produzione in azienda al riparo da rischi e sanzioni, consentendoci di prepararli per lo smaltimento o il recupero.
Come sappiamo, le questioni che pone sono complesse: nonostante le regole siano ben definite, talvolta la natura dei rifiuti può indurci a interpretazioni contraddittorie. Facciamo allora chiarezza insieme ai nostri esperti.
Quali obblighi per il deposito temporaneo dei rifiuti?
Il deposito temporaneo è una fase preliminare alla raccolta: si tratta, quindi, di operazioni condotte a monte della gestione dei rifiuti in senso stretto. Così lo definisce l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006:
Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
Fin dalle prime formulazioni nel D.Lgs. 22/1997, il legislatore ha evidenziato il concetto di deposito libero, cioè non disciplinato dalla normativa dei rifiuti ad eccezione di pochi obblighi tratti dalla disciplina ambientale. Questi:
- Divieto di miscelazione dei rifiuti: il deposito temporaneo deve mantenere separati i rifiuti sulla base delle tipologie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche;
- Rispetto delle norme sul deposito delle sostanze pericolose, se presenti nel deposito;
- Compilazione del registro di carico e scarico per le movimentazioni di rifiuti in ingresso e in uscita dal deposito.
Regola n° 1: Dove allestire il deposito temporaneo dei rifiuti
Il deposito temporaneo deve essere allestito:
- Dove i rifiuti vengono materialmente prodotti, o in alternativa,
- Nell’area dove sono stati collocati immediatamente dopo la produzione, purché sia funzionalmente collegata alla zona di produzione e rientri nelle disponibilità dell’azienda produttrice.
Questa più ampia interpretazione del luogo deputato ad ospitare il deposito temporaneo è stata resa possibile dalla modifica introdotta dalla L. 125/2015 al Testo Unico Ambientale, che così lo definisce:
l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
Regola n° 2: Attenzione alle sostanze pericolose!
La prima regola, in ordine di importanza, da osservare nella gestione del deposito temporaneo si tratta di un’innovazione dovuta al D.Lgs. 205/2010, che ha introdotto nella normativa dei rifiuti, e dunque anche nella gestione del deposito temporaneo, gli Inquinanti Organici Persistenti, i cosiddetti POPs (Persistent Organic Pollutants).
I rifiuti contenenti POPs, quindi, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose, quindi secondo l’art. 7 del Regolamento 2019/1021/UE: qui troviamo le regole per la gestione dei rifiuti contenenti le sostanze identificate dall’allegato IV, che dovranno essere smaltite o recuperate tempestivamente seguendo le procedure stabilite nella Parte Prima dell’allegato I.
Regola n° 3: Quando svuotare il deposito temporaneo dei rifiuti
Oltre ai divieti che abbiamo visto sopra e alla regola riguardante le sostanze pericolose, le altre prescrizioni sulla gestione del deposito temporaneo in azienda riguardano esclusivamente le modalità con le quali si deve provvedere allo sgombero dei rifiuti.
Il produttore deve scegliere come sgomberare il deposito tra queste due opzioni:
- Tempo: Il deposito deve essere sgomberato al massimo ogni 3 mesi, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti accumulati;
- Quantità: Il deposito deve essere sgomberato quando il quantitativo dei rifiuti raggiunge complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Obbligo da rispettare sempre, indipendentemente dalla modalità di sgombero scelta: Il deposito temporaneo non deve avere durata superiore a 1 anno.
Come scegliere tra i due criteri?
Naturalmente, ognuno dovrà conciliare la normativa con la convenienza economica e la fattibilità tecnica specifiche, cioè tenendo sempre presenti le necessità del processo produttivo da cui si origina il rifiuto.
Forse non tutti sanno che…
Il deposito temporaneo è un’innovazione tutta italiana.
Introdotto per la prima volta nella normativa ambientale dall’art. 6 lett. m del D.Lgs. 22/1997, il deposito temporaneo viene recepito solo in seguito a livello comunitario dalla “Direttiva Quadro Rifiuti”, la n° 2008/98/CE.
Il legislatore europeo non lo definisce esplicitamente: nel Considerando n° 15, introduce la differenza tra deposito preliminare dei rifiuti in attesa della raccolta, la raccolta dei rifiuti vera e propria e il deposito finalizzato allo smaltimento, formulando però un’importante precisazione per le imprese.
Le attività che producono rifiuti durante il regolare esercizio non dovrebbero essere considerate impegnate nella gestione dei rifiuti e dunque soggette ad autorizzazione per il deposito in attesa della raccolta, in perfetto accordo con quanto già stabilito dal legislatore italiano!
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[…] l’abrogazione dell’art. 113-bis del D.L 17 marzo 2020, n° 18, e il conseguente ripristino dei limiti quantitativi e temporali ordinari del deposito temporaneo, permetta di superare tout court tali problematiche, certamente non rappresenta una soluzione […]
[…] della “destinazione naturale del bene dell’abbandono”. Ha inoltre escluso il richiamo al “deposito temporaneo” in ragione della totale mancanza del rispetto dei limiti quantitativi e temporali per l’avvio […]