Sottoprodotti ed End of Waste: che differenza c’è?

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Complice l’acceso dibattito sull’economia circolare e la nuova normativa mirata a realizzarne i principi nella gestione dei rifiuti, può accadere di confondere i concetti di sottoprodotto ed end of waste. Siamo in quella terra di mezzo che è il confine tra materiale-bene e rifiuto: sono concetti assimilabili oppure ci sono delle differenze?

Entrambi, sottoprodotto ed end of waste, hanno l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e di reimmettere nei cicli produttivi i materiali di scarto, quando possibile, ma differiscono per una caratteristica fondamentale: il momento in cui si realizzano nella gestione dei rifiuti.

La gerarchia dei rifiuti

Per meglio capire questa differenza, ricordiamo la gerarchia dei rifiuti così come definita dalla Direttiva 2008/98/CE e recepita dalle successive integrazioni del testo unico ambientale.
All’Articolo 4 della Direttiva, si individuano le seguenti azioni da operare sui materiali di scarto in ordine di priorità:

  1. Prevenzione
  2. Riutilizzo
  3. Riciclaggio
  4. Recupero
  5. Smaltimento

Tra il primo grado, la prevenzione, e il secondo, il riutilizzo, corre il confine tra prodotto o bene (non-waste) e rifiuto (waste): prima di questo momento siamo fuori dalla disciplina ambientale. Sottoprodotto ed end-of-waste differiscono per lo stesso principio, e come tali sono considerati e gestiti diversamente.

Gerarchia dei rifiuti, Direttiva 2008/98/CE
La “gerarchia dei rifiuti” come da Direttiva 2008/98/CE

Prima del rifiuto ovvero la prevenzione: il sottoprodotto

Il sottoprodotto previene la produzione dei rifiuti: è un materiale che resta sempre tale ovvero che non diventa rifiuto in alcun momento del proprio ciclo di vita. È sì uno scarto risultante da un processo di produzione, ma la valutazione per il reimpiego in altri cicli produttivi interviene prima che il produttore possa identificarlo e gestirlo come rifiuto.

Il sottoprodotto è disciplinato dall’art. 184-bis, introdotto nel D.Lgs. 152/2006 attraverso il D.Lgs. 205/2010 che recepisce i dettami della Direttiva 2008/98/CE. È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

La normativa vigente impone di valutare caso per caso quando uno scarto può essere considerato sottoprodotto, ovvero di attuare una serie di controlli specifici affinché il processo di valutazione consenta di prevenire ogni rischio, tanto per l’ambiente quanto per le persone che reimpiegheranno il materiale in nuovi processi produttivi e per coloro che si serviranno del prodotto risultante.

Quali azioni dobbiamo compiere per verificare se siamo in presenza di un rifiuto o un sottoprodotto?
Lo abbiamo visto in questo articolo.

Dopo il rifiuto ovvero il recupero: l’end-of-waste

Quando, invece, proprio non si riesce a evitare di produrre rifiuti, ecco che subentra la possibilità di reimpiegarli attraverso operazioni di recupero che ne predispongano il riutilizzo. L’end-of-waste, come indica il nome stesso, è un rifiuto che cessa di essere tale. A differenza del sottoprodotto, nella prima fase della propria “vita” è da considerarsi rifiuto in tutto e per tutto; solo successivamente, attraverso determinate operazioni di recupero materiale, può “riscattare” il proprio status di bene recuperando utilità ai fini di un determinato processo produttivo.

L’end-of-waste è disciplinato dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Di recente, alterne e talvolta contrastanti vicende giudiziali e legislative hanno portato a una nuova formulazione di questo articolo: come abbiamo visto in questo articolo, le questioni più importanti hanno riguardato la riformulazione delle condizioni in base alle quali un rifiuto può cessare di essere tale e la necessità di richiedere le autorizzazioni agli enti regionali attraverso valutazioni caso per caso.

Nello schema seguente si evidenzia la diversa origine delle due tipologie di “non-rifiuto”: sottoprodotto ed end-of-waste.

Le Linee guida SNPA sull’end-of-waste

Come abbiamo visto in questo articolo, il Servizio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA ha approvato e pubblicato le “Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184 ter del D.lgs. n° 152/2006“.
Il documento illustra le modalità con cui avverranno i controlli sugli impianti autorizzati a recuperare i rifiuti secondo la disciplina end-of-waste.

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