End of waste, approvato l’emendamento in Senato: via libera al riciclo dei rifiuti

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Rifiuti, End of Waste. In tarda serata di martedì 22 ottobre 2019 è stato approvato in Commissione congiunta Industria e Lavoro al Senato l’“emendamento Moronese” al Decreto “Salva imprese”. Appena la legge entrerà in vigore, potrà essere finalmente superato il blocco alle autorizzazioni al recupero dei rifiuti conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 28 febbraio 2018 e al D.L. “Sblocca cantieri”: l’emendamento consentirà l’operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso, in base ai nuovi criteri comunitari, facendo così salve le autorizzazioni esistenti e permettendo alle Regioni di rilasciarne di nuove.

Un importante obiettivo raggiunto grazie alle 49 organizzazioni che il 25 luglio scorso avevano firmato un appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo dei rifiuti: un passo concreto verso un’economia circolare in grado di valorizzare i rifiuti, permettendo di reimmetterli quanto più possibile nei cicli produttivi.
Restano ancora alcune perplessità da sciogliere, prima fra tutte l’efficacia del meccanismo di controllo a campione delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo da parte del Ministero. Un meccanismo che rischia di essere inefficace a causa dell’alto numero e delle scarse dimensioni degli impianti di recupero, e che può generare incertezza sull’efficacia delle autorizzazioni stesse nonché complicare le attività di riciclo.
“Auspicando che su tale tema vi sia in futuro una più attenta valutazione”, le associazioni ribadiscono comunque la viva soddisfazione per aver visto accolto il loro urgente appello per la riabilitazione delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti. Come a dire che il passo più importante è stato fatto: adesso occorre lavorare sodo per riavviare e perfezionare il sistema.

Per quanto concerne l’end of waste, l’emendamento modifica il comma 2 dell’art.14-bis del D.Lgs. 152/2006 specificando che:

  • In mancanza di criteri specifici” le autorizzazioni al recupero sono rilasciate o rinnovate nel rispetto di quanto stabilito dall’ 6 della Direttiva 2008/98/CE;
  • In assenza di tali criteri europei e di decreti nazionali, saranno le Regioni a rilasciare le autorizzazioni della qualifica di rifiuto, valutando caso per caso le necessarie misure ai fini della dichiarazione del processo EoW. Questo significa che, da qui in avanti, le tipologie di rifiuto che non rientrano nelle attuali categorie della raccolta differenziata potranno essere autorizzate al recupero senza un apposito decreto ministeriale: la decisione spetterà all’autorità regionale;
  • Per consentire il monitoraggio di tutte le varie attività di recupero e garantire il rispetto dei criteri europei, e per scongiurare eventuali blocchi in conseguenza allo scadere delle autorizzazioni degli impianti, sarà creata una banca dati nazionale delle autorizzazioni rilasciate e definita una task foce presso il Ministero dell’Ambiente per il controllo delle attività regionali.

Il decreto passa adesso alla Camera: scadrà il 3 novembre 2019.

 

Il testo emendato:

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14bis.

(Cessazione qualifica di rifiuto)

  1. La lettera a)del comma 1 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici”.

  1. All’articolo 184-terdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

  1. a)materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
  2. b)processi e tecniche di trattamento consentiti;
  3. c)criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  4. d)requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
  5. e)un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.

  1. All’articolo 184-terdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l’Agenzia regionale della protezione dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all’Autorità competente. L’Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l’autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater.

3-sexies. Con cadenza annuale, l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro”.

  1. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 184-ter, comma 3-septies,secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 184-terdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l’ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
  3. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ”fondi di riserva e speciali” della missione ”fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bisdella parte seconda del predetto decreto legislativo rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
  5. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro 120 giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.
  6. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bisdell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Dall’attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

 

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