Decreto Sblocca Cantieri e riciclo dei rifiuti: un ritorno al passato

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Con il “decreto sblocca cantieri”, il D.L. n° 32 del 18 aprile 2019 ora convertito in legge dalla L. n° 55 del 14 giugno 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di interventi sismici” si mette mano anche all’annosa e complessa questione dell’end of waste, ovvero si aggiunge un nuovo tassello alla complessa normativa che stabilisce quando un rifiuto può cessare di essere tale e dunque essere avviato al recupero.

Come abbiamo visto in questo approfondimento, l’ultimo atto della vicenda era stato segnato dalla sentenza n°1229 del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, che aveva negato esplicitamente agli enti e alle organizzazioni interne allo Stato di poter stabilire criteri specifici che ammettessero la “declassificazione” dei rifiuti a end of waste. Risultato: blocco dei rinnovi e delle nuove autorizzazioni al recupero dei rifiuti al di fuori dei pochi regolamenti europei e dei decreti nazionali già esecutivi, con danni ingenti alle aziende attive nel riciclo su tutto il territorio nazionale.

Da quel momento, ben poco è stato fatto. Per sedici mesi abbiamo assistito a dibattiti, discussioni e proposte cadute nel vuoto per arrivare all’articolo 19 dello “sblocca cantieri”, che di fatto rappresenta un salto indietro di vent’anni. La nuova norma stabilisce infatti che per il riciclo dei rifiuti ovvero per l’applicazione dei criteri end of waste si debba continuare a far riferimento a:

  • il M. 5 febbraio 1998;
  • i regolamenti di cui al M. n° 161 del 12 giugno 2002 e al D.M. n° 269 del 17 novembre 2005.

Tutto ciò che non è contemplato da tali normative è oggi espressamente vietato, ovvero non è possibile recuperare:

  • i rifiuti con caratteristiche non previste dal D.M. 5 febbraio 1998: quali ad esempio i RAEE, i rifiuti in vetroresina e quelli derivanti dallo spazzamento stradale, e molti altri ancora;
  • i rifiuti recuperati attraverso attività non previste dal D.M. 5 febbraio 1998: come la produzione di biocombustibili dai rifiuti organici, trattamenti specifici per i rifiuti da apparecchiature elettroniche, trattamento dei rifiuti di plastiche miste eccetera;
  • i rifiuti il cui trattamento consente di ottenere prodotti non previsti dal D.M. 5 febbraio 1998: ad esempio non è più possibile trattare gli pneumatici fuori uso per ottenere granulo per i campi da calcio e gli inerti da costruzioni e demolizioni per produrre aggregati.

Dunque, si cancella in un solo colpo quanto acquisito negli ultimi anni sulle nuove tipologie di rifiuti e sui processi di recupero più innovativi, ovvero si torna alle tecnologie, alle informazioni, alla consapevolezza del febbraio 1998.

È evidente come si tratti – necessariamente, vogliamo augurarcelo – di un atto utile a fare ordine prima di procedere alla definizione di criteri specifici per tutte le categorie di end of waste. Si auspica una veloce risoluzione della questione, a partire dalla ricezione della Direttiva 851/2018/UE, che già prevede, all’articolo 6, condizioni e criteri da applicare all’intero territorio nazionale con uniformità. In questo modo, potremmo superare fin da subito l’impasse causata dalla sentenza n°1229 del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, consentendo alle Regioni di valutare e autorizzare le attività di recupero caso per caso in assenza di specifiche indicazioni comunitarie o di decreti nazionali, potendo così far cessare la qualifica di rifiuto per i prodotti ottenuti, laddove opportuno e compiendo un passo deciso e concreto verso un’economia davvero circolare.

In attesa di nuovi aggiornamenti, per maggiori approfondimenti e per pareri specifici i nostri esperti sono sempre a disposizione. Contattali chiamandoci allo 0583.40011 o scrivendo qui.

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1 Commento

  1. […] L’art. 19 del D.L. 18 aprile 2019 n° 32, il cosiddetto “decreto sblocca cantieri” perché varato in un contesto emergenziale quale appunto la necessità di accelerare i lavori infrastrutturali in seguito a eventi sismici, convertito dalla L. 55 del 14 giugno 2019, cerca di mettere ordine anche nella disciplina end of waste dopo la sospensione dei rinnovi e delle nuove autorizzazioni al recupero dei rifiuti in seguito alla sentenza n° 1229/2018 del Consiglio di Stato. Il decreto sblocca cantieri riporta lo stato dell’arte indietro di venti anni, vietando qualsiasi attività di recupero non contemplata dal D.M. 5 febbraio 1998. Un atto mirato a fare ordine prima di procedere a nuovi regolamenti, ma che di fatto dà il colpo di grazia a un mercato già in crisi, imponendo un duro stop al raggiungimento degli obiettivi europei di economia circolare. […]