Dal 4 luglio 2020 inizia l’attuazione, per fasi, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/1000 che disciplina il PFOA (CAS 335-67-1), i suoi sali ed alcune sostanze correlate inserendola nell’Allegato XVII del Regolamento REACH.
Che cos’è il PFOA e a che cosa serve?
Come abbiamo visto in questo articolo, l’acido perfluoroottanico (PFOA) fa parte delle sostanze organiche perfluoroalchiliche (PFAS) anche dette composti fluorurati. Si tratta di molecole ampiamente usate in vari settori produttivi, poiché permettono ai materiali cui vengono associate di potenziare le proprie performance in termini di resistenza ai liquidi, alle alte temperature e di maggiore elasticità, durata e resilienza.
Tra gli usi più frequenti, i composti fluorurati rappresentano una preziosa risorsa per la produzione di imballaggi alimentari. In particolare, applicare i fluorotelomeri ad altri materiali come carta e cartone consente al packaging di trattenere grassi e sostanze oleose, permettendo un migliore trasporto degli alimenti e garantendo una più lunga conservazione del prodotto.
Esposizione al PFOA: quali rischi per la salute?
Come sappiamo, queste sostanze possono migrare dagli imballaggi agli alimenti in essi contenuti ed entrare così nel corpo umano. Alcuni studi effettuati sugli animali hanno evidenziato come l’esposizione a dosi elevate di PFOA nel sangue possa causare un aumento di alcuni tipi di tumori su fegato, tiroide e apparato riproduttivo.
Ma vi è ancora incertezza circa gli effetti sull’essere umano: gli studi disponibili, ad oggi, suggeriscono che un maggior livello di PFOA nel sangue possa essere associato a disturbi quali un aumento di colesterolo nel sangue, di acido urico e pressione alta, evidenziando come l’organo bersaglio principale sia il fegato. Ma si tratta di effetti da interpretare con cautela, per i quali sussiste ancora una buona dose di dubbio anche in ragione delle modalità di assunzione di tali sostanze, estremamente variegate e complesse da registrare.
Per questi motivi, in attesa di studi esaustivi, i PFAS e in particolare il PFOA sono stati definiti come potenzialmente cancerogeni della International Agency for Research on Cancer (IARC) e dalla US Environment Protection Agency. Nel dicembre 2018, l’European Food Safety Authority (EFSA) ha pubblicato una valutazione dei rischi connessi all’esposizione a PFOS e PFOA, nella quale è stata radicalmente ridotta la quantità massima giornaliera che un essere umano può assumere prima dell’insorgere di effetti nocivi.
Dal 4 luglio 2020 nuove restrizioni per il PFOA, i suoi sali e sostanze correlate
A pochi giorni dal veto danese ai composti fluorurati, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1000 del 13 giugno 2017, anche per gli altri Paesi membri scatta il giro di vite sull’utilizzo del PFOA. Viene, infatti, inserito nell’Allegato XVII del Regolamento REACH 2006/1907/CE ovvero nell’elenco delle sostanze per le quali, pur non essendo necessaria un’autorizzazione preventiva all’utilizzo, vigono “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso”.
In particolare:
(10) […] La Commissione Europea ha concluso che la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato del PFOA, dei suoi Sali e delle sostanze correlate al PFOA, in quanto tali, come componenti di altre sostanze, miscele o articoli, comportino rischi inaccettabili per la salute umana o l’ambiente. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello di Unione.
(11) L’acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e i suoi derivati dovrebbero essere esentati dalla restrizione proposta, in quanto tali sostanze sono già disciplinate dal regolamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Anche l’inevitabile produzione di PFOA durante la fabbricazione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6 dovrebbe essere esentata dalla restrizione proposta.
Con tale regolamento, viene dunque aggiunto il PFOA nell’Allegato XVII alla seguente voce:
’68. Acido perfluorottanoico (“PFOA”) N. CAS 335-67-1 N. CE 206-397-9 e suoi sali. Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15- direttamente collegato a un altro atomo di carbonio. Qualsiasi sostanza correlata (compresa i suoi Sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17-.
Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione:
– C8F17-X, in cui X = F, CI, Br
– C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X’ o C(F17-CF2X’ (in cui X’ = qualsiasi gruppo, compresi i sali).
- Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale a decorrere dal 4 luglio 2020.
- A decorrere dal 4 luglio 2020 non deve essere usato per la produzione o l’immissione sul mercato in:
- un’altra sostanza, come costituente;
- una miscela;
- un articolo
in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb del PFOA, compresi i suoi sali, o a 1 000 ppb di una sostanza correlata al PFOA o di una combinazione di sostanze correlate al PFOA. […]
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