Bastoncini cotonati, posate e stoviglie, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini: dal 14 gennaio 2022 è vietata l’immissione sul mercato di questi articoli in plastica monouso. Lo stabilisce il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 novembre 2021 in recepimento alla Direttiva sulla Plastica Monouso, cosiddetta “Direttiva SUP” 2019/204/EU.
Quali articoli in plastica monouso possono continuare a essere commercializzati?
Riprendendo le fila della “querelle” tra il legislatore italiano e la Commissione europea all’entrata in vigore della SUP, come abbiamo visto in questo articolo, prima di tutto vediamo che cosa è escluso dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2021:
- Prodotti in plastica che siano concepiti, progettati o immessi sul mercato per compiere, nel corso della propria durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituiti a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti. Ad esempio i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione; i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità (art. 3 lett. b D.Lgs. 196/2021);
- Gli articoli realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 e con percentuali di materia prima rinnovabile di almeno il 40%; soglia che, a partire dal 1° gennaio 2024, salirà al 60% (art. 5 c. 5 D.Lgs. 196/2021). Tali articoli possono essere commercializzati se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- Non sia possibile usare alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso destinati al contatto con gli alimenti elencati nella Parte B dell’Allegato;
- L’impiego è previsto in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti, in modo ordinario e stabile e tramite raccolta differenziata, al servizio pubblico di raccolta (es. mense, strutture sanitarie o socio-assistenziali);
- Qualora le alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
- In considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
- In circostanze con elevato numero di persone;
- Qualora un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore dimostri che l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso.
- Gli articoli contenenti vernici, inchiostri, adesivi e rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale del prodotto finito e che non ne costituiscono componente strutturale principale (cfr. art. 3 lett. a D.Lgs. 196/2021).
Tali articoli, quindi, possono essere immessi sul mercato nazionale anche successivamente al 14 gennaio 2022.
Quali articoli in “plastica” ricadono nell’applicazione del decreto?
Il decreto, recependo la Direttiva SUP, mira a limitare la dispersione nell’ambiente dei seguenti articoli e materiali:
- Prodotti in plastica monouso
- Prodotti in plastica oxo-degradabile
- Attrezzi da pesca contenenti plastica.
L’art. 3 lett. a del D.Lgs. 196/2021 chiarisce che per “plastica” si debba intendere un materiale costituito da un polimero, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti. Da tale definizione sono esclusi i polimeri naturali che non siano stati modificati chimicamente quali, ad esempio, la cellulosa e i derivati della stessa (cellophane).
La lettera b dello stesso articolo ci diche che un “prodotto in plastica monouso” è tale se realizzato interamente o parzialmente in plastica e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.
La lettera c specifica, invece, che cosa si intenda per articoli in “plastica oxo-degradabile” ovvero le materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in micro-frammenti o la decomposizione chimica.

Che cosa è vietato commercializzare dal 14 gennaio 2022?
È fatto divieto, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto cioè dal 14 gennaio 2022, di immettere sul mercato gli articoli in plastica monouso o in plastica oxo-degradabile che sono elencati nella Parte B dell’Allegato al D.Lgs. 196/2021, ovvero:
- Bastoncini cotonati (fuorché per uso medico ovvero in applicazione alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE);
- Posate: forchette, coltelli, cucchiai, bacchette;
- Piatti;
- Cannucce (fuorché per uso medico ovvero in applicazione alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE);
- Agitatori per bevande;
- Aste per palloncini, ad eccezione di quelli per uso industriale o professionale;
- Contenitori per alimenti in polistirene espanso, con o senza coperchio, che soddisfino congiuntamente i seguenti criteri:
- Siano destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- Siano generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- Siano pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento.
- Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- Tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
Articoli in plastica con obbligo di marcatura
Per altri articoli in plastica monouso ancora oggi commercializzabili, si prevede invece l’obbligo di marcatura “in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili” (cfr. art. 7 D.Lgs. 196/2021) secondo quanto previsto dal Regolamento 2020/2151/UE, per il quale rimandiamo alla lettura di questo articolo.
La marcatura dovrà informare i consumatori circa:
- Le modalità di gestione del rifiuti coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare in conformità alla “gerarchia dei rifiuti”;
- La presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Gli articoli soggetti ad obbligo di marcatura sono elencati nella Parte D dell’Allegato al decreto:
- Assorbenti e tamponi igienici
- Salviette umidificate per uso personale o domestico
- Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con tali prodotti
- Tazze o bicchieri per bevande.
Tappi di contenitori in plastica monouso
Per quanto riguarda i requisiti dei prodotti in plastica monouso, il c. 1 dell’art. 6 del decreto stabilisce che a decorrere dal 3 luglio 2024 i prodotti elencati nella Parte C dell’Allegato ovvero i contenitori per bevande con una capacità fino a 3 litri, qualora presentino tappi e coperchi in plastica potranno essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi restino attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto per il prodotto.
Non sono da considerarsi in plastica, e dunque non rientrano nell’applicazione di tale comma, i tappi e i coperchi in metallo con sigilli in plastica.
Bottiglie in R-PET
Sempre per quanto concerne i requisiti di prodotto e dunque restando nel campo di applicazione dell’art. 6 di tale decreto, al fine di incentivare la produzione di bottiglie in polietilene tereftalato riciclato (R-PET), il comma 4 sancisce due soglie da raggiungere obbligatoriamente e progressivamente per le bottiglie per bevande elencate nella Parte F dell’Allegato, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (“bottiglie in PET”):
- Almeno il 25% di R-PET a partire dal 2025;
- Almeno il 30% di R-PET a partire dal 2030.
La percentuale di R-PET dovrà essere calcolata come media di tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Scorte di magazzino
All’art. 7, c. 4, il D.Lgs. 196/2021 consente di commercializzare prodotti in plastica monouso qualora costituiscano le “scorte” di magazzino, fino ad esaurimento e comunque a condizione che possa essere dimostrata l’effettiva immissione sul mercato nazionale in data antecedente al 14 gennaio 2022, cioè alla decorrenza degli obblighi previsti da tale decreto.
Sistemi EPR: Responsabilità Estesa del Produttore
L’art. 8 istituisce particolari sistemi cosiddetti “EPR” ovvero di Responsabilità Estesa del Produttore, per vari prodotti in plastica monouso come elencati e raggruppati nella Parte E dell’Allegato al decreto, stabilendo che i produttori debbano assicurare la copertura dei costi previsti in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto totale.
I rifiuti derivanti dagli articoli in plastica monouso sottoposti a EPR sono suddivisi in 3 sezioni:
- Sezione I (Parte E Allegato D.Lgs. 196/2021): entro il 31 dicembre 2024, ovvero entro il 5 gennaio 2023 per i regimi EPR istituiti prima del 4 luglio 2018, i produttori dei rifiuti da tali articoli dovranno garantire la copertura dei costi relativi a:
- Misure di sensibilizzazione di cui all’art. 10 del decreto;
- Rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e successivo trasporto e trattamento; e
- Raccolta e comunicazione dati 178-ter, c. 3, punto 5 del D.Lgs. 152/2006.
- Sezione II (Parte E Allegato D.Lgs. 196/2021): entro il 5 gennaio 2023, i produttori dei rifiuti da tali articoli dovranno garantire la copertura dei costi relativi a:
- Misure di sensibilizzazione di cui all’art. 10 del decreto;
- Rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e successivo trasporto e trattamento; e
- Raccolta e comunicazione dati 178-ter, c. 3, punto 5 del D.Lgs. 152/2006.
- Sezione III (Parte E Allegato D.Lgs. 196/2021): entro il 5 gennaio 2023, i produttori dei rifiuti da tali articoli dovranno garantire la copertura dei costi relativi a:
- Misure di sensibilizzazione di cui all’art. 10 del decreto;
- Rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e successivo trasporto e trattamento; e
- Raccolta e comunicazione dati 178-ter, c. 3, punto 5 del D.Lgs. 152/2006;
- Raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e suo funzionamento, e successivo trasporto e trattamento dei rifiuti.
Tra i principali obiettivi dei nuovi sistemi EPR vi è il raggiungimento del 77% di raccolta differenziata dei rifiuti da articoli in plastica monouso entro il 2025 e del 90% entro il 2029.
Sanzioni
Le sanzioni per i trasgressori sono specificate all’art. 14 del decreto, che prevede:
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a 25000 euro per chi immette sul mercato o rende disponibili i prodotti in violazione di quanto disposto all’art. 5, c. 1;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a 25000 euro per chi immette sul mercato o rende disponibili i prodotti con caratteristiche difformi da quanto indicato all’art. 6, c. 1, o privi dei requisiti di marcatura di cui all’art. 7, cc. 1 e 2. Sanzione che è aumentata fino al doppio del massimo nel caso in cui il valore dei prodotti immessi illegalmente sul mercato superi il 10% del fatturato del trasgressore;
- Sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per i prodotti che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi EPR (art. 8, c. 7), laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell’art. 256, c. 8, secondo periodo, o dell’art. 261, c. 1, del D.Lgs. 152/2006.
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