Plastic tax e rPET: imposta al 1° luglio 2021 e via libera agli imballaggi riciclati

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Con la pubblicazione della L. 178/2020, cosiddetta Legge di Bilancio 2021, tra le varie disposizioni sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina della plastic tax, primo fra tutte il rinvio dell’applicazione, e alla possibilità di produrre imballaggi in plastica riciclata (rPET) destinati al contatto con gli alimenti.

Plastic tax: rinviata al 1° luglio 2021

Con il comma 1084 della Legge di Bilancio 2021:

  1. Si introducono le preforme nei semilavorati;
  2. Si estende l’imposta ai committenti;
  3. Si rende il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento dell’imposta;
  4. Si eleva la soglia di esenzione dell’imposta;
  5. Si riducono le sanzioni amministrative;
  6. Si estendono i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane;
  7. Si rinvia al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta.

Che cosa prevede la plastic tax?

La plastic tax è stata introdotta dalla Decisione 2020/2053/UE, pubblicata in GUE il 15 dicembre 2020.

A partire dal 1° luglio 2021, si applica un’aliquota uniforme di prelievo pari a 0,80 € per chilogrammo (800 €/ton) di rifiuti di imballaggio in plastica non riciclata a carico di ogni Stato dell’UE.
Per alcuni Paesi, tra i quali l’Italia che nel 2021 dovrà corrispondere 184 milioni di euro, è prevista una riduzione forfettaria annua.

Il peso dei rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio in plastica prodotti da uno Stato membro in un anno e il peso dei rifiuti di imballaggi in plastica riciclati nello stesso anno in quello Stato, ai sensi della Direttiva 94/62/CE.

rPET: via libera alle bottiglie riciclate per più del 50%

Con il comma seguente, il 1085, la L. 178/2020 si rende strutturale la possibilità di produrre bottiglie in PET superando il limite del 50% di materiale riciclato.
La deroga al D.M. Sanità del 21 marzo 1973, che vieterebbe tali imballaggi destinati al contatto con gli alimenti, come abbiamo visto in questo articolo, è stata introdotta all’art. 151 del D.L. 104/2020 del 14 agosto scorso, convertito con la L. 13 ottobre 2020, n° 126.
La Legge di Bilancio 2021 sostituisce, infatti, al comma 3-sexies del sopra citato decreto, le parole “In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021” con “A decorrere dall’anno 2021”.

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