Schede di sicurezza delle sostanze pericolose: che cosa cambia da gennaio 2021

Reading Time: 3 min.

Dal 1° gennaio 2021 si applicano le prescrizioni contenute nel Regolamento 2020/878/UE: pubblicato in Gazzetta ufficiale europea il 18 giugno 2020, ha modificato il cosiddetto Regolamento CLP e, in particolare, l’allegato II, dove sono indicate le informazioni che devono essere incluse nella scheda di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose.

Quali novità per l’etichettatura delle sostanze pericolose?

Gli effetti del Regolamento 2020/878/UE riguardano la scheda di sicurezza nel complesso. Le nuove prescrizioni vanno, infatti, a modificare la compilazione della maggior parte dei dati:

  • Formato;
  • Contenuti;
  • Identificazione e classificazione della sostanza o della miscela e della società;
  • Informazioni sul fornitore;
  • Informazioni sugli ingredienti;
  • Misure di primo soccorso, antincendio e intervento in caso di rilascio ambientale;
  • Manipolazione e immagazzinamento;
  • Controlli per la protezione individuale;
  • Proprietà fisico-chimiche;
  • Modalità e precauzioni nel trasporto;
  • Modalità e precauzioni per lo smaltimento.

L’innovazione più importante è l’introduzione, nella sezione 1.1, del codice UFI (Unique Formula Identifier) ovvero l’Identificatore Univoco di Formula: un codice alfanumerico funzionale al nuovo sistema europeo di notifica delle sostanze e miscele pericolose.

Che cos’è il codice UFI?

Si tratta di una sequenza di quattro gruppi di quattro caratteri alfanumerici ciascuno che collega, in modo univoco, una notifica trasmessa ai sensi del Regolamento CPL a un prodotto specifico immesso sul mercato comunitario.
Il codice UFI è generato tramite un algoritmo sulla base della partita iva dell’impresa e dei codici identificativi di sostanze e miscele. Per ottenerlo è necessario inserire questi dati nel generatore online sul sito di ECHA attraverso il form in questa pagina. ECHA ha messo a disposizione degli utenti una  guida per prendere confidenza con il nuovo codice UFI, consultabile a questo link.
Il codice UFI è obbligatorio per tutte le sostanze e miscele pericolose per cui è richiesta la presentazione di informazioni secondo il Regolamento CLP: utilizzatori a valle e importatori devono includere l’UFI sull’etichetta della miscela o della sostanza prima di immetterla sul mercato.
Come prescritto dal Regolamento 878/2020, dal 1° gennaio 2021 il codice UFI deve essere presente anche nella scheda di sicurezza.

Quanto tempo c’è per adeguarsi?

Le schede di sicurezza non conformi all’allegato del Regolamento possono continuare a essere fornite sul mercato europeo fino al 31 dicembre 2022.
I prodotti che saranno autorizzati o che cambieranno composizione a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno sottostare alle nuove prescrizioni della notifica europea, ovvero riportare da subito il codice UFI in etichetta.

Come funziona il nuovo sistema di notifica europea?

Può essere utile riepilogare le caratteristiche principali del sistema di notifica europeo delle sostanze e miscele pericolose, come definite dal Regolamento 2017/542/UE, che ha introdotto l’allegato VIII nel Regolamento CLP con i nuovi requisiti per le notifiche.
Il nuovo formato armonizzato di notifica, definito PCN – Poison Centres Notification Format e gestito da ECHA attraverso il Poison Centres, richiede la redazione di un dossier costituito da file XML compatibili con il software IUCLID, appositamente implementato.
L’azienda che deve notificare una sostanza o miscela, imposta un file PCN per ogni paese in cui tale sostanza o miscela è immessa sul mercato: uno per ogni lingua nazionale. La notifica da inoltrare sul portale PCN sarà, invece, unica: toccherà poi a ECHA trasmettere le informazioni sulla sostanza/miscela agli enti nazionali nei Paesi in cui sarà commercializzata.

Quali sono le scadenze per le notifiche al sistema europeo?

I tempi entro i quali sarà necessario notificare sostanze e miscele con il nuovo formato europeo variano a seconda della destinazione finale d’uso delle sostanze/miscele e del fatto che siano stati già notificati o meno all’ente competente – ricordando che, contrariamente a quanto avveniva fino a oggi, la notifica non deve più essere effettuata entro 30 giorni dall’immissione sul mercato ma prima della commercializzazione:

  • Prodotti destinati al dettaglio: 1° gennaio 2021.
  • Prodotti destinati all’uso professionale: 1° gennaio 2021.
  • Prodotti destinati all’uso industriale: 1° gennaio 2024.
  • Altri prodotti non ancora notificati: 1° gennaio 2025, anche nel caso in cui la notifica fosse già avvenuta secondo la precedente normativa a livello nazionale e non fosse intervenuta alcuna modifica che ne avesse reso necessario un aggiornamento.

Se hai bisogno di aiuto per classificare e gestire al meglio sostanze chimiche o miscele potenzialmente pericolose, affidati ai nostri esperti e ai nostri laboratori certificati. Da più di trent’anni affianchiamo con successo le aziende partner nella prevenzione del rischio chimico, grazie a consulenti, campionatori e analisti qualificati in grado di operare in tutta Italia, e agli ampi laboratori che ci consento di elaborare velocemente anche i campioni più complessi.
Contattaci allo 0583.40011 o scrivi a 
info@ecolstudio.com
Un mondo migliore, più sicuro e sostenibile, insieme è possibile!

Ti è stato utile questo articolo?

Clicca su una stella e vota l'articolo!

Voto medio 4.5 / 5. Risultato: 2

Questo articolo non è ancora stato votato. Votalo per primo!

1 Commento