Falsi attestati di formazione: ne risponde penalmente il datore di lavoro

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Una recente sentenza di Cassazione penale mette in evidenza le conseguenze giuridiche derivanti dalla non veridicità della documentazione di salute e sicurezza, rilevando quanto sia importante, oggi più che mai, agire nel rispetto della normativa garantendo un’adeguata formazione ai propri lavoratori.

Il fatto

Genova 2015, un lavoratore extraeuropeo di un’impresa di costruzioni infortuna un collega durante le manovre di sollevamento di un pozzetto per mezzo di una gru. In seguito ai primi accertamenti da parte delle autorità competenti, alla richiesta di documentazione relativa al lavoratore che movimentava il carico, il datore di lavoro fornisce un attestato per la formazione recante una data antecedente alla data di assunzione dell’infortunato.
Non solo: la verifica della documentazione, presso la società erogatrice del servizio, ha permesso di constatare come il progressivo dell’attestato fosse in realtà riferito a un altro lavoratore e a un altro corso, rendendo palese la manomissione fraudolenta del documento. Oltre a tali problematiche, sono emerse altre incongruenze grazie alle sommarie informazioni assunte direttamente dal lavoratore che ha causato l’infortunio, la cui ingenuità delle risposte ha aggravato ancor più la posizione del datore di lavoro.

 

La sentenza

Sulla base di queste evidenze, con la sentenza n° 16715 del 17 aprile 2019 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, respingendo la richiesta di attenuanti e confermando la deliberazione del Giudice relativamente alla responsabilità penale del datore di lavoro. Nella sentenza di due anni prima, confermata tal quale, gli è stata contestata la violazione dell’art. 73, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/108 (informazione, formazione e addestramento in materia di attrezzature di lavoro), non avendo garantito al lavoratore addetto alla movimentazione della gru “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone”.

 

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