Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): nomina, funzioni e formazione obbligatoria

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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come definito inizialmente dalla L. 626/1994, è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. In seguito, il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro ha stabilito l’obbligatorietà della presenza, in ogni azienda, di un RLS, al quale il datore di lavoro deve garantire la formazione necessaria a gestire tutte le questioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Come si nomina il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Come stabilito all’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere eletto dai lavoratori in tutte le aziende o unità produttive secondo le seguenti modalità, che variano sulla base del numero di dipendenti dell’azienda:

  • Aziende con al massimo 15 lavoratori: l’RLS è eletto tra i dipendenti;
  • Aziende con più di 15 lavoratori: l’RLS è eletto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali; nel caso in cui l’azienda non disponga di rappresentanze sindacali, l’RLS viene eletto come al punto precedente.

Al comma 6, il medesimo articolo stabilisce che l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, salvo diverse determinazioni in fase di contrattazione collettiva, avvenga in una sola giornata, fatta coincidere con la Giornata Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, individuata nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza del lavoro con apposito decreto ministeriale.

Quanti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza servono in azienda?

Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è stabilito dalla contrattazione collettiva, in assenza della quale la legge stabilisce le seguenti quantità in rapporto al numero dei dipendenti dell’impresa:

  • Aziende con meno di 200 lavoratori: 1 RLS;
  • Aziende da 201 a 1000 lavoratori: 3 RLS;
  • Aziende con più di 1000 lavoratori: 6 RLS.

Quali compiti svolge il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono descritti all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si effettuano le lavorazioni ed esposti a rischio;
  • effettua una consultazione preventiva e tempestiva relativamente alla valutazione dei rischi, all’individuazione, alla programmazione e alla realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
  • esprime il proprio parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
  • effettua una consultazione relativamente alla designazione e alla formazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) e degli addetti al servizio antincendio e al primo soccorso;
  • riceve le informazioni e i documenti relativi alla valutazione dei rischi e alle conseguenti azioni di prevenzione;
  • promuove, elabora, individua e attua le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • ricorre alle autorità competenti nel caso in cui ritenga che le misure di prevenzione previste e adottate non siano idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La formazione obbligatoria per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La complessità dei compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza richiede una formazione specifica e costantemente aggiornata, come stabilito all’art. 37 c. 10 del D.Lgs. 81/2008. Per svolgere la funzione di RLS sono, infatti, richieste:

  • adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi specifici del settore per il quale svolge il servizio;
  • adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione di tali rischi;
  • adeguata conoscenza dei principi giuridici comunitari e nazionali, della legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sui principali soggetti coinvolti, sugli obblighi e gli aspetti normativi della propria funzione e sulle tecniche di comunicazione.

La formazione per l’RLS è obbligatoria e prevede due step:

  1. Un corso di formazione iniziale di 32 ore, con verifica di apprendimento e rilascio di attestato, la cui data fa riferimento per le scadenze successive di aggiornamento periodico. Di queste 32 ore, 12 devono vertere sui rischi specifici in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
  2. Un aggiornamento periodico con cadenza annuale, della durata non inferiore a 4 ore annue per gli RLS di aziende con un numero di dipendenti da 15 a 50 e 8 ore annue per aziende con più di 50 lavoratori.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, pur non essendo obbligatorio l’aggiornamento della formazione per l’RLS, è in realtà vivamente consigliato in conseguenza alle disposizioni ministeriali per cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza dei rischi, come evidenziato all’art. 37 c. 6 del D.Lgs. 81/2008.

I corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza solitamente vertono su questioni specifiche inerenti alle loro funzioni. Tra queste, le competenze comunicative svolgono un ruolo di primaria importanza: saper comunicare efficacemente è, infatti, oggetto della formazione specifica di aggiornamento RLS al fine di aumentare e perfezionare le capacità relazionali e le tecniche di comunicazione sociale, per una più efficace gestione di un team di lavoro, imparando anche a prevenire e gestire eventuali conflitti.

La formazione e-learning è valida per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza?

Sì, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza possono essere formati e aggiornati in modalità e-learning se nel CCNL di appartenenza è inclusa questa modalità come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Grazie a piattaforme multimediali appositamente sviluppate per garantire interattività tra i discenti e i docenti, un monitoraggio costante dell’attività di apprendimento, la qualità e la chiarezza dei contenuti, il rigore didattico nello svolgimento dei vari moduli dei corsi e dei test di verifica è possibile ottemperare agli adempimenti di legge circa la formazione e l’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, rispondendo ai requisiti qualitativi dell’Accordo Stato-Regioni.

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