L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto trattamento rifiuti, come specificato al punto 5 dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n° 152/2006, in base ai quantitativi dei rifiuti trattati. Questa tipologia di impianti è soggetta ad AIA insieme ad altre attività, quali:
- le attività energetiche;
- le attività di produzione e trasformazione dei metalli;
- le attività dell’industria chimica;
- altre attività specifiche quali le cartiere, le concerie, gli allevamenti intensivi e i macelli, ognuna delle quali è soggetta ad AIA in relazione alla propria capacità produttiva.
L’AIA ha per oggetto la “prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.
Autorizzazione Integrata Ambientale: principi generali per chi gestisce rifiuti
Le condizioni per l’AIA sono stabilite dal comma 16 dell’articolo 6 del D.Lgs. n°152/2006; qui troviamo i principi generali di cui deve tener conto l’autorità competente nella concessione dell’Autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale.
Per ottenere l’AIA è necessario:
- prendere le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili;
- scongiurare fenomeni di inquinamento significativi;
- evitare la produzione di rifiuti, a norma della parte IV del D.Lgs. n°152/2006; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima parte del decreto;
- utilizzare l’energia in modo efficace ed efficiente;
- prendere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- evitare qualsiasi rischio di inquinamento, al momento della cessazione definitiva delle attività, e ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Inoltre, l’articolo 29-septies della parte IV del decreto prevede la possibilità che l’autorità competente possa prescrivere nelle AIA misure supplementari particolari più rigorose, qualora, a seguito di una valutazione che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulti necessario applicare agli impianti misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili.
Rilascio dell’AIA
La procedura per il rilascio dell’AIA è definita all’art. 29-quater della parte II del D.Lgs. n° 152/2006. Per le installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n° 152/2006, per effetto del D.Lgs. n° 46/2014, si rimanda alla sezione “Nuove attività soggette ad AIA”.
Rinnovo o riesame dell’AIA per gli impianti di trattamento dei rifiuti
L’AIA deve essere rinnovata ogni 5 anni, come stabilito ai sensi dell’articolo 29-octies, dall’autorità competente. Il riesame può invece essere effettuato anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientali o, comunque, quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- l’impianto genere un inquinamento tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
- le migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Technology) hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
- nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali esigono un riesame.
In caso di rinnovo o riesame, il comma 5 dell’articolo 29-octies stabilisce che l’autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti fissati nel caso in cui un piano di ammodernamento, da questa approvato, assicuri il rispetto di tali requisiti entro un termine di sei mesi e se il progetto determina una riduzione dell’inquinamento degli impianti.
Per le procedure da seguire, occorre far riferimento alle disposizioni regionali specifiche.
Costi dei procedimenti istruttori
I costi sono relativi agli oneri istruttori e variano in funzione della tipologia dell’impianto. Le modalità di calcolo delle tariffe sono state di recente aggiornate dal D.M. n° 58/2017: emanato ai sensi dell’articolo 33 comma 3-bis del D.Lgs. n° 152/2006, definisce le modalità di conduzione e i costi dei procedimenti istruttori per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale, per l’aggiornamento in seguito a una modifica sostanziale, per il rinnovo o per il riesame dell’AIA con valenza di rinnovo.
Il D.M. n° 58/2017 stabilisce anche le modalità e i costi di effettuazione per le attività di controllo da parte delle autorità competenti, effettuate negli impianti durante l’anno o secondo il Piano di ispezioni regionale, nonché le tariffe per l’esecuzione di campionamenti e analisi.
A oggi, il D.M. n° 58/2017 non è ancora stato recepito a livello regionale: in attesa di nuove delibere specifiche che aggiornino i relativi tariffari, le Regioni continuano a far riferimento al D.L. n° 112/2008
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