Acque reflue industriali: scarico o rifiuto?

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Una sentenza della Corte di Cassazione ci consente di fare chiarezza su una problematica diffusa nella gestione dei rifiuti: quando le acque reflue industriali devono essere considerate scarico oppure rifiuto e, se scarico, quando possono essere assimilate alle urbane? Come è noto, si tratta di una considerazione di primaria importanza, che implica sostanziali differenze nella gestione in azienda, nei rischi a cui sottoponiamo l’ambiente e negli illeciti che possono essere contestati.

 

Il fatto

La sentenza di Corte di Cassazione, sezione III penale, del 9 novembre 2018 n° 51006 ha condannato in secondo grado un imprenditore agricolo per il reato di cui all’articolo 137 del D.Lgs. 152/2006 ovvero per “scarichi illeciti”, in conseguenza allo scarico di acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio di capannoni nei quali allevava tacchini. Secondo l’imputato, il reato non sussisteva poiché mancava un sistema stabile di collegamento, trattandosi di un’operazione occasionale, ed essendo i reflui costituiti da acqua e soli residui di materia organica, senza la presenza di sostanze chimiche che ne determinassero la pericolosità, sarebbero stati assimilabili a quelli urbani.

Due gli elementi dirimenti per la Cassazione:

  1. la presenza effettiva di un sistema stabile di collettamento che univa il ciclo produttivo del refluo con il suolo e il sistema fognario, a prescindere dal carattere occasionale o meno dell’operazione;
  2. le caratteristiche qualitative del refluo, che ne hanno escluso l’appartenenza o l’assimilazione a quelli urbani.

Vediamo nello specifico che cosa ha ribadito la Corte e cosa ne possiamo dedurre per una corretta gestione delle acque reflue industriali.

 

Scarico o rifiuto?

Come sappiamo, l’esistenza di un collegamento diretto tra il luogo di produzione del refluo e il bacino di destinazione è il primo elemento che permette di distinguere tra “scarico” e “rifiuto”. Così l’art. 74, lett. ff, del D.Lgs. 152/2006 definisce lo scarico:

qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

La presenza di un “sistema stabile di collettamento” “senza soluzione di continuità” è dunque la conditio sine qua non affinché si possa parlare di scarico. In tutti gli altri casi, ovvero quando non sussiste un nesso diretto e funzionale tra l’attività che produce le acque reflue con il corpo recettore, si dovrà dunque applicare la disciplina dei rifiuti, che all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 si occupa delle acque di scarico.

Acque reflue industriali: quando sono assimilabili alle domestiche e quando sono scarichi industriali?

Per il caso in esame, la valutazione qualitativa si è rivelata essenziale all’inquadramento delle acque reflue industriali nella corretta disciplina, in aggiunta alle considerazioni sulla presenza o meno del collettamento di cui abbiamo appena discusso.
Premesso che l’art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 152/2006 precisa come nella nozione di “acque reflue industriali” rientrino tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, la Corte di Cassazione, citando una precedente sentenza (n° 12865 del 5 febbraio 2009), ha precisato che debbano essere considerati tali:

tutti i reflui che non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone, e che non si configurano come acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali quelle piovane, anche se venute a contatto con sostanze o con materiali inquinanti non connesse con le attività esercitate nello stabilimento.

Da tale affermazione possiamo dedurre quando, invece, le acque reflue industriali possano essere assimilabili alle domestiche, ma soprattutto che cosa sia da considerare scarico industriale:

  • i reflui provenienti da attività industriali vere e proprie;
  • i reflui provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali o si erogano servizi, con caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque domestiche.

La sentenza di Cassazione in esame ha rilevato inoltre un altro importante aspetto da considerare relativamente alla frequenza di tali scarichi, ovvero che l’eventuale carattere di “occasionalità” è del tutto irrilevante nel determinare le responsabilità del produttore nel caso di illecito.
Sussiste, infatti, sempre e comunque la potenzialità delle sostanze scaricate illecitamente “a molestare, ad imbrattare, ad offendere” indipendentemente dal verificarsi del danno e dall’episodicità dell’azione. Coesiste sempre cioè, a fianco di alcune norme ambientali tra cui l’art. 137 del D.Lgs. 152/2006, l’art. 674 del Codice penale (getto pericoloso di cose), ovvero il reato di pericolo. La sentenza in questione ne fa chiaro riferimento, e già la Cassazione vi aveva fatto ricorso in passato per simili pronunciamenti, relativi a sversamenti sul suolo e in ricettori di acque reflue industriali di varie tipologie.

 

Valuta i tuoi scarichi

Occorre dunque considerare bene la tipologia e la qualità delle proprie acque reflue, prima di predisporre un eventuale collettamento al sistema fognario, ritenendole erroneamente assimilabili alle urbane. Così come per sversare i propri reflui sul suolo o in altri ricettori idrici.
Affidarsi a professionisti specializzati, per un’adeguata analisi e valutazione di rifiuti e di reflui, è l’unica garanzia per non correre i rischi elevati di un errato trattamento. La prevenzione inizia da una corretta conoscenza dei propri processi!
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