Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio per un RSPP

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Oggi proviamo a sviscerare un capitolo del Codice di Prevenzioni Incendi che possiede un sapore antico e sempre nuovo: il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.
Come tutti i rischi sul lavoro, anche quello incendio chiede di essere tenuto sotto osservazione tutti i giorni ma mentre per altri ci impegniamo con SMAT, BBS e altri acronimi, il governo di un danno da incendio è rimasto orfano della sua sigla nel quotidiano.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)

È così che nasce l’SGSA.

Ovviamente l’attenzione quotidiana del datore di lavoro per l’antincendio è sempre stata nelle corde del legislatore. Lo si vedeva verbigrazia attraverso la sorveglianza citata nelle norme UNI, nella richiesta di compilazione registri di manutenzione, nei rinnovi dei CPI e nei richiami periodici della formazione e delle prove di esodo, ecc.

Nel testo unico del 2015, però, si usa il termine Sistema che ha una valenza di organicità pur non presentando novità essenziali rispetto a quello che avrebbe potuto richiedere un professionista antincendio diligente al committente.

L’importanza della comunicazione

Proprio la comunicazione tra professionista e responsabile dell’attività è uno dei punti che viene sottolineato nel paragrafo S.5.6. In esso, a seguito di uno scambio di informazioni, è raccomandato che nella relazione tecnica siano fornite le indicazioni, le limitazioni e le modalità di esercizio ammesse per l’appropriata gestione della sicurezza antincendio.
Proponiamo alcuni esempi pratici:

  • Gli scenari di stoccaggio del magazzino che sono stati previsti nel progetto coi relativi limiti di carico di incendio;
  • L’affollamento massimo di quel determinato locale;
  • Numero di addetti all’emergenza e loro livello di formazione;
  • Logica dell’impianto di allarme e degli impianti di protezione;
  • Quali sono le aree a rischio specifico, eccetera.

Gestione della Sicurezza Antincendio: che cosa considerare?

Da queste indicazioni sorgono i primi limiti che evitano una progettazione perfuntoria della gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio (S.5.7). Questa appartiene costitutivamente al responsabile dell’attività che, verosimilmente, sarà il primo interessato a prevenire l’insorgere di un incendio.

Il Codice ci invita perciò a considerare almeno:

  • Il controllo periodico di quanto il progettista ha indicato come ipotesi di esercizio;
  • L’informazione degli occupanti secondo diversi ruoli;
  • La sorveglianza della protezione antincendio tra cui le vie di esodo;
  • Compilazione del registro dei controlli ove siano annotati interventi di manutenzione, attività di formazione e prove di evacuazione;
  • La preparazione all’emergenza.

Preparazione all’emergenza

L’ultimo punto non è un errore: la preparazione all’emergenza fa parte della GSA in esercizio! Nella tabella S.5-9, già al livello di prestazione più basso, si possono trovare tutte le istruzioni dei comportamenti da tenere che possono risultare utili a verificare che l’informazione presso il proprio luogo di lavoro sia capillare e completa.

La locuzione “in esercizio” permette al lettore di intravedere che vi è anche una GSA in emergenza che strizza l’occhio a quello che viene comunemente chiamato piano di emergenza. Rispetto a quest’ultimo risulta più semplice perché consiste in poco più di ciò che sopra abbiamo citato come “preparazione all’emergenza”. L’intento risulta chiaro: non si vuole creare un fascicolo estemporaneo di un cronotopo fittizio da estrarre dal cassetto in momento di necessità ma si invitare tutti a redigere un sistema che crei una mentalità attagliata al proprio ambiente.

La revisione periodica del SGSA

Ultimo ma non ultimo vi è un invito chiaro alla revisione periodica. Personalmente riteniamo che la periodicità non debba essere di carattere temporale bensì evenemenziale. A titolo di esempio si presentano situazioni che potrebbero richiederla:

  • Smart-work che abbatte il numero di occupanti ma anche quello degli addetti;
  • Presenza straordinaria di infiammabili quali liquidi disinfettanti a base alcolica;
  • Modifiche del layout dovute a lavori temporanei;
  • Introduzione di personale con deficit motori o sensoriali, eccetera.

La conclusione doverosa al presente articolo non può non essere un invito al lettore a chiedersi se la sua informazione nella gestione della sicurezza antincendio presso il proprio luogo di lavoro è adeguata o meno.

Fonti

Quaderno INAIL sulla “Gestione della sicurezza e operatività antincendio”

Codice di Prevenzione Incendi

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