Con la Decisione 2021/19/UE, la Commissione europea stabilisce una Metodologia comune e [un] formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE.
Al fine di facilitare l’attuazione delle misure di prevenzione e riduzione dei rifiuti a livello comunitario, infatti, la “Direttiva Quadro Rifiuti” stabilisce che, annualmente, gli Stati membri trasmettano, ai sensi dell’art. 4 par. 9 della direttiva stessa, i dati qualitativi e quantitativi circa il riutilizzo dei rifiuti.
Sulla base di questa distinzione, la Decisione 2021/19/UE definisce due formati di comunicazione:
Il formato per i dati qualitativi sul riutilizzo dei rifiuti
La tabella A in allegatoalla decisione definisce una tabella attraverso la quale descrivere le misure di riutilizzo implementate e i relativi impatti, da compilare e consegnare ogni anno.
La descrizione deve contenere:
- L’indicazione delle autorità pubbliche responsabili dell’adozione e attuazione delle misure di riutilizzo;
- I prodotti o beni oggetto di tali misure;
- Le operazioni di riutilizzo oggetto delle misure;
- Le misure adottate suddivise per: misure logistiche; economiche e fiscali; educative e informative; altre misure quali la creazione o il sostegno di centri e reti di riparazione e riutilizzo o il sostegno a nuovi modelli imprenditoriali;
- Azioni e indicatori per il monitoraggio delle azioni intraprese, ai sensi dell’art. 9 par. 3 della direttiva 2008/98/CE;
- Altre eventuali indicazioni.
Il formato per i dati quantitativi sul riutilizzo dei rifiuti
La tabella B in allegato descrive, invece, i dati da comunicare relativamente ai canali attraverso cui i prodotti riutilizzati hanno cambiato proprietà:
- Negozio/mercato fisico;
- Piattaforma online;
- Regalo/donazione di privati;
- Altro canale;
- Riutilizzo totale.
Per ogni canale deve essere inserito il valore in tonnellate del materiale riutilizzato dagli operatori o dai nuclei familiari, relativamente a ogni categorie di prodotto riutilizzata:
- Prodotti tessili;
- AEE;
- Mobilio;
- Materiali e prodotti da costruzione;
- Altri prodotti.
Il calcolo può essere fatto attraverso uno dei metodi seguenti oppure una loro combinazione o, eventualmente, altro metodi qualsiasi purché equivalenti in termini di pertinenza, affidabilità e rappresentatività:
- Misurazione diretta della massa dei prodotti riutilizzati attraverso un dispositivo di misurazione;
- Calcolo del bilancio della massa dei prodotti riutilizzati sulla base di quella in entrata e quella in uscita alle operazioni di riutilizzo;
- Questionari e interviste agli operatori del riutilizzo o ai nuclei familiari;
- Diari di persone che annotano periodicamente informazioni sul riutilizzo.
A differenza del monitoraggio qualitativo, quello quantitativo deve essere eseguito e comunicato almeno una volta ogni tre anni.
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