Protocollo misure anti-Covid-19 nei luoghi lavoro e piani aziendali di vaccinazione – punti salienti

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Il Ministero del Lavoro e delle parti sociali e il Ministero della Salute hanno sottoscritto, martedì 6 aprile 2021, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L’impianto del protocollo rimane lo stesso, partendo dal principio, confermato, che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Segnaliamo in particolare:

  • Massimo utilizzo, ove possibile, del lavoro agile ed incentivo alle ferie, congedi retribuiti;
  • Sospensione delle attività non essenziali e non indispensabili, piani di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione, ingressi ed uscite scaglionati;
  • Incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • Limitazione degli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso gli spazi comuni;
  • La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
  • Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, … la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, …a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL;
  • Capitolo 11 gestione di una persona sintomatica in azienda;
  • Il MC potrà suggerire, tenuto conto dell’andamento epidemiologico del territorio, adozione di strategie di testing qualora ritenuti utili per i lavoratori.

Nuovamente ribadito che La mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il secondo protocollo invece riguarda l’attivazione di piani finalizzati ai punti di vaccinazione. In merito ai vaccini è da tenere presente anche il DL 44/2021.

Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro

I datori di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

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