Emissioni odorigene: concorso di reati se moleste per le persone

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Le emissioni odorigene sono sanzionabili sia in base alle norme ambientali sia in base al codice penale, l’imputazione di diversi reati contravvenzionali è possibile ed esclude un rapporto di specialità: lo ha stabilito la sentenza di Cassazione 20204/2021, che ha rigettato il ricorso da parte di un’impresa di trattamento rifiuti che contestava la doppia imputabilità per le emissioni odorigene derivanti dallo spandimento di fertilizzanti su suolo agricolo.

Emissioni odorigene: la normativa

Come abbiamo visto in questo articolo, le emissioni odorigene sono disciplinate dall’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 183/2017 in recepimento della Direttiva 2015/2193/UE, emanata per disciplinare l’emissione in atmosfera di inquinanti quali il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri da impianti da combustione.

Di recente, il D.Lgs. 102/2020 ha introdotto una nuova definizione di emissioni odorigene all’art. 268, c. 1, lett. f-bis del D.Lgs. 152/2006, specificandole in quanto “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”.

L’art. 272-bis del TUA ha, di fatto, istituito un sistema normativo binario: le emissioni odorigene possono essere regolamentate dalla normativa regionale oppure dalle autorizzazioni rilasciate caso per caso dall’Ente territoriale competente in materia di prevenzione e limitazione di tali emissioni.
Questo sistema prevede, quindi, che i valori limite di emissione siano specificati da leggi o delibere regionali, oppure che siano definiti, anche in modo più stringente, all’interno delle singole autorizzazioni degli impianti sulla base di vari elementi indicati dall’art. 272-bis del TUA.

Inoltre, come abbiamo visto in quest’altro articolo, nel 2020 è rimasta sul tavolo del legislatore una proposta di legge per il controllo delle emissioni odorigene degli impianti industriali, allora denominata “diritto al respiro”. In particolare, questa legge dovrebbe porre nuovi limiti misurabili e verificabili, nonché nuove sanzioni, con lo scopo di offrire maggiori riferimenti oggettivi tanto ai gestori di impianti che producono emissioni odorigene, per una più efficiente prevenzione, quanto alle autorità di controllo per l’esercizio di verifiche più capillari ed efficaci.

Impianto di depurazione che produce emissioni odorigene.

Emissioni odorigene: la sentenza di cassazione

Nella fattispecie della sentenza di Cassazione 20204/2021, gli ammendanti sversati e causa delle emissioni odorigene si sono rivelati il frutto di un trattamento di trasformazione di rifiuti incompleto: fatto che ha determinato, in primo luogo, la contestazione dell’illecito di sversamento di rifiuti in terreni agricoli. Nel momento in cui l’impresa si è vista imputare anche un doppio reato in conseguenza alla violazione dei limiti di emissione, ha presentato ricorso sostenendo di aver esercitato l’attività in presenza di regolare autorizzazione – pur ottenuta successivamente alla produzione e allo sversamento di quelli che sosteneva essere ammendanti e non rifiuti, e dunque anche se passibile di sanzione amministrativa.  

L’attività, pur essendo stata autorizzata e quindi lecita, non esonerava comunque l’impresa dalla responsabilità del reato ambientale né da quello di molestie alle persone causate dalle emissioni odorigene derivanti dai fanghi sversati.

La Cassazione, infatti, ha precisato come la presenza di un’autorizzazione non sollevi l’imprenditore dall’obbligo di far riferimento alla “normale tollerabilità” degli odori. Egli è quindi tenuto a adottare tutti gli accorgimenti necessari e possibili affinché sia tutelata l’incolumità delle persone dal disturbo di emissioni odorigene fastidiose ovvero “non normali”.

Emissioni odorigene: reato ambientale e per “gettito pericoloso di cose”

Per quanto riguarda il concorso di reati, la Cassazione evidenzia come sia necessario anche in ragione della diversità del bene da tutelare:

  1. Nel primo caso, per quanto riguarda la normativa ambientale, è la qualità dell’aria a dover essere tutelata: ed ecco che si configura la contravvenzione di cui all’art. 279, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, in conseguenza alla violazione dei limiti di emissione imposti ai sensi dell’art. 272-bis del TUA e dunque il reato ambientale;
  2. Nel secondo caso è la tranquillità del vivere delle persone, sulla quale le emissioni odorigene possono impattare negativamente anche qualora non vi sia la prova oggettiva di un rischio per la loro salute: ecco che si configura il reato di cui all’art. 674 del Codice penale per gettito pericoloso di cose atte a offendere o imbrattare o molestare le persone.

Emissioni odorigene: come prevenire rischi e sanzioni

Questa sentenza evidenzia, una volta di più, come in caso di emissioni odorigene sia fondamentale attuare tutte le possibili azioni preventive: non soltanto per rientrare entro eventuali limiti emissivi, quanto per scongiurare disturbi e molestie alla popolazione del territorio sul quale ricade l’impatto delle nostre attività.

La prima cosa da fare è prendere consapevolezza delle proprie emissioni odorigene attraverso una verifica delle criticità nel proprio sito, programmando se necessario un monitoraggio e applicando dei modelli diffusionali per verificare la conformità verso le popolazioni circostanti.

Simulazione di Studio Meteo Diffusionale

Non dimentichiamo, infatti, che il primo obiettivo non è evitare di incorrere in sanzioni, ma sviluppare la propria azienda in armonia con il territorio e le persone che lo abitano. Essere in grado di dimostrare azioni efficaci per limitare e monitorare le proprie emissioni odorigene è, a oggi, il modo più efficace di prevenire tutti i possibili rischi correlati, anche in fase di vicende giudiziali.

Per maggiori informazioni i nostri esperti sono a tua disposizione: contattali allo 058340011 o scrivendo a ambiante@ecolstudio.com

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