Controllo sulle attrezzature da lavoro, funi e catene: chi è la persona competente in azienda?

Manutenzione di funi e catene: competenze e formazione specifiche

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L’Art. 71 del D.Lgs 81/08, al comma 8 lett. a, b e c) descrive una serie di controlli che il datore di lavoro deve effettuare sulle attrezzature da lavoro.

 Il comma c) descrive che i controlli devono essere volti ad assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature e devono essere effettuati da persona competente. L’all. VI (Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro) dello stesso decreto, al punto 3.1.2 riporta che le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

Chi è la persona competente e come può essere individuata? Può essere un addetto dell’azienda oppure deve essere un addetto esterno di ditta specializzata?

Cerchiamo di dare una risposta a queste domande partendo dalla definizione della parola “competenza”. Dato che non esiste una specifica definizione legislativa, possiamo cercare di individuarla partendo da alcune definizioni.

Le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 e del 23.04.2008 forniscono alcune indicazioni sulle competenze. Nella Raccomandazione del 2006, le competenze sono definite come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”.

 La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, presenta il Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European Qualification Framework – EQF), un sistema unitario di certificazione delle competenze. Nella Raccomandazione, si precisa che il significato di competenza è:

“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

 L’INAIL fornisce una definizione di due figure alle quali sono demandati diversi livelli di controllo delle attrezzature.

PERSONALE DI MANUTENZIONE

[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)],personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento.

È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1].

TECNICO ESPERTO

[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste. [ISO 9927].

Infine nella norma UNI-ISO 4309/2011, al punto 3.8 viene definita la figura dell’addetto competente “Persona avente conoscenza ed esperienza delle funi di acciaio di gru e paranchi tale da accertare le condizioni della fune, giudicare se possa essere lasciata in uso e stabilire l’intervallo di tempo massimo tra le ispezioni”.

Calando le definizioni nella realtà aziendale, la “persona competente” potrebbe ragionevolmente essere individuato nel manovratore del mezzo di sollevamento, che abbia frequentato l’apposito corso formativo specifico, che abbia ricevuto un’adeguata formazione generale e specifica in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, che abbia un minimo di esperienza pregressa e che, ovviamente, sia stato formalmente designato dal datore di lavoro.

Quindi la persona incaricata dal datore di lavoro per effettuare i controlli sugli accessori di sollevamento (es. controlli trimestrali) può essere individuata tra il personale interno, verificando che siano presenti le caratteristiche sopra definite.

La persona incaricata dovrà integrare l’esperienza alla conoscenza delle modalità di svolgimento dei controlli sulle funi, catene ed accessori di sollevamento e dovrà possedere indicazioni sui criteri di valutazione sulle condizioni dei suddetti accessori e delle condizioni in cui deve essere deciso lo scarto dell’accessorio, in conformità alla legislazione vigente.

Contattaci per approfondire e ricevere maggiori dettagli, redazione@fastexperts.it

 

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