Valutazione di Impatto Ambientale: chi la deve fare e con quale iter

Reading Time: 6 min.

La VIA – Valutazione di Impatto Ambientale – è la procedura tecnico-amministrativa attraverso cui si misura la compatibilità ambientale di un’opera ovvero che serve a individuarne, descriverne e quantificarne gli effetti diretti e indiretti sull’ambiente (inteso come sistema di componenti interconnesse: fauna, flora, suolo, acqua, clima e paesaggio) e sulla salute umana.
Il suo obiettivo è conciliare lo sviluppo delle attività antropiche con la salvaguardia dell’ambiente e del territorio attraverso una prevenzione attiva, che si traduce in:

  • Un sistema integrato di analisi delle componenti ambientali e delle relative interazioni
  • Partecipazione e confronto costante di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera;
  • Apertura dell’intero processo di valutazione alla cittadinanza, nei confronti della quale la VIA vuole essere una garanzia di trasparenza.

Si tratta di un istituto di origine comunitaria, definito più di trent’anni fa con la Direttiva 85/337/EEC. Più volte sottoposta a integrazioni e modifiche, la normativa nazionale che la inquadra è confluita nel Testo Unico Ambientale.

Quali attività sono soggette a VIA?

Se è vero che tutte le attività che possono avere un impatto negativo significativo sull’ambiente e il territorio devono redigere una VIA, è necessario distinguere tra due tipologie di applicazioni come stabilito all’art. 6 del D.Lgs. 152/2006:

  • Attività obbligatoriamente soggette a VIA: sono i progetti elencati agli allegati II e III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quelli in Allegato II-bis e Allegato IV solo se relativi a nuove opere che interessino aree naturali protette;
  • Attività sottoposte a screening ovvero verifica di assoggettabilità a VIA, per riscontrare in via preliminare se effettivamente devono, a loro volta, essere soggette a VIA: sono i progetti in Allegato II Parte II del D.Lgs. 152/2006, per lo sviluppo o il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non abbiano una durata superiore a due anni, da valutare caso per caso; sono le modifiche alle opere in Allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i., che possono comportare “effetti negativi e significativi sull’ambiente” e, infine, i progetti in Allegato II-bis e Allegato IV, sulla base dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.

Si faccia attenzione a come la verifica di assoggettabilità e la VIA vera e propria siano due procedimenti diversi e autonomi l’uno dall’altro, seppure strettamente collegati.

Che cosa sono le conferenze dei servizi?

Prima di vedere nel dettaglio le fasi dello screening e della VIA, è importante capire che cosa sono le cosiddette conferenze dei servizi. Il procedimento di VIA, infatti, si articola attraverso una serie di queste “conferenze”: si tratta di momenti di confronto tra gli attori coinvolti nel processo, nei quali si raccolgono i pareri e le prescrizioni degli enti e si valutano le osservazioni delle parti private.
Recentemente modificate dal D.Lgs. 127/16, che ha operato con la finalità di snellire l’intero processo introducendo anche strumenti telematici e meccanismi di silenzio-assenso, le Conferenze dei servizi possono essere simultanee (o sincrone) oppure semplificate (o asincrone) e si suddividono in quattro tipologie:

  • Istruttoria: tranne casi particolari, di solito si svolge in modo semplificato;
  • Decisoria: idem come sopra, solitamente è semplificata;
  • Preliminare: anche per questa fase si predilige, sempre fatti salvi casi particolarmente complessi, la modalità semplificata;
  • Per la valutazione di impatto ambientale: diversamente dalle precedenti, questa è sempre convocata in modo simultaneo.

Che cosa prevede lo screening di VIA?

Vediamo ora quali sono le fasi del procedimento di screening o verifica di assoggettabilità alla VIA:

  1. Presentazione del progetto: si trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale e i documenti di approfondimento, che vengono pubblicati sul sito web dell’autorità;
  2. Presentazione delle osservazioni: entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web, chiunque sia interessato può presentare all’autorità delle osservazioni relative al progetto;
  3. Richieste di integrazioni: entro 45 giorni, sulla base di eventuali osservazioni di terze parti o proprie, l’autorità può richiedere al proponente di integrare nel progetto documenti o chiarimenti;
  4. Decisione: entro successivi 45 giorni, l’autorità verifica se il progetto può determinare effetti negativi significativi sull’ambiente. Al termine di questa fase si configurano due possibilità:
    • Se l’opera non ha impatti negativi significativi sull’ambiente: si esclude la procedura di VIA mantenendo comunque la possibilità di impartire prescrizioni specifiche;
    • Se l’opera ha impatti negativi significativi sull’ambiente: viene assoggettata alla procedura di VIA, dunque instradata verso il procedimento successivo.

L’iter della procedura di VIA

La Valutazione di Impatto Ambientale si compone delle seguenti fasi:

  1. Studio di Impatto Ambientale o scoping: si definiscono i contenuti dello studio, in accordo all’art. 22 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e si redige la documentazione tecnica per presentare il progetto, che deve contenere:
  • Descrizione del progetto: si forniscono informazioni sulle caratteristiche dell’intero progetto;
  • Misure per ridurre l’impatto: si descrive in che modo si prevede di prevenire, ridurre o compensare gli impatti negativi rilevanti dell’opera sull’ambiente e la popolazione;
  • Parametri di valutazione: si indicano e si descrivono le tipologie di dati che permetteranno di valutare i principali impatti negati sull’ambiente prodotti dall’opera, sia nella fase della realizzazione sia durante il regolare esercizio;
  • Alternative: si descrivono le possibili alternative al progetto, inclusa la cosiddetta “opzione zero” cioè la situazione in cui non sia realizzato, indicando per ognuna le motivazioni che porterebbero a compiere tali scelte in ragione dell’impatto ambientale dell’opera;
  • Monitoraggio: si indicano quali misure e quali strumenti saranno adottati per monitorare gli impatti nel corso dell’intero ciclo di vita del progetto.
  1. Presentazione e pubblicazione dell’istanza di VIA: si presenta l’istanza all’autorità competente che, entro 15 giorni dalla richiesta (come stabilito dall’art. 23 c. 3 D.Lgs. 152/06), verifica la completezza delle informazioni contenute nel documento. Oltre allo studio di impatto ambientale, l’istanza di VIA deve contenere:
  • La descrizione del progetto definitivo;
  • Una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera, nonché delle informazioni contenute nello studio comprese le eventuali realizzazioni grafiche;
  • L’avviso al pubblico come previsto dall’art. 24 c.2, del D.Lgs. 152/06;

Possibile integrazione: Solo nel caso in cui l’autorità ritenga incompleta l’istanza del richiedente, a questo è chiesto di presentare la documentazione integrativa entro un termine perentorio di 30 giorni. Nel caso in cui non venga presentata la documentazione integrativa, l’istanza è intesa come ritirata.

3. Consultazione del pubblico e acquisizione dei pareri: a partire dalla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente dell’istanza e delle relative documentazioni e comunicazioni, decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione della VIA. I tempi sono scanditi dall’art. 24 del D.Lgs. 152/06, in questo modo:

  • Osservazioni: 60 giorni. Entro questo periodo, chiunque può visionare il progetto e presentare eventuali osservazioni.
  • Controdeduzioni: 30 giorni. Entro tale tempistica, a fronte dei pareri pervenuti il proponente può presentare le proprie controdeduzioni.
  • Modifiche o integrazioni: 30 (+ 180) giorni. Non oltre questo termine il proponente deve trasmettere la documentazione con le eventuali aggiunte/modifiche/integrazioni richieste all’autorità competente. In questa fase, su richiesta motivata del proponente, l’autorità può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un massimo di 180 giorni (in totale, dunque, questa fase può avere la durata di 210 giorni).
  1. Istruttoria: Si valuta lo studio di impatto ambientale alla luce delle osservazioni e dei pareri pervenuti.
  2. Conclusione: Entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza considerare le interruzioni per richiesta di integrazioni e prorogabili per un massimo di altri 60 giorni, l’autorità competente conclude il procedimento di VIA con un provvedimento espresso e motivato.

Chi fa la VIA?

La procedura di analisi dei rischi ambientali e la redazione degli elaborati tecnici da presentare in istanza devono essere eseguiti da figure professionali specializzate. Per poter redigere uno Studio di Impatto Ambientale adeguato, infatti, servono conoscenze approfondite circa le normative, l’iter procedurale e tutte le componenti tecnico-amministrative specifiche.
Il consulente ambientale è strategico non solo per la corretta redazione dei rapporti ambientali previsti dalla normativa, ma anche per la gestione ottimale dei rapporti con le autorità competenti e con gli enti coinvolti nel processo di VIA. Un professionista in grado di dialogare in confidenza sia con le autorità che con gli stakeholder coinvolti nella procedura, permette di velocizzarne i tempi prevenendo possibili errori nella presentazione della documentazione e dunque problemi che potrebbero emergere durante la fase istruttoria.

Le linee guida SNPA per la Valutazione di Impatto Ambientale

Con il Rapporto 28/2020, il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha emanato le nuove Linee guida relative alla Valutazione di Impatto Ambientale: Valutazione di impatto ambientale: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale.
Le nuove Linee guida SNPA perseguono gli obiettivi di sostenibilità europei, con lo scopo di semplificare e uniformare i processi e i contenuti per la redazione degli studi di impatto ambientale.
Il documento si compone di una parte introduttiva che illustra i principi generali e definisce sinteticamente i contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA). Gli allegati I e II contengono le indicazioni per trattare, rispettivamente, le Tematiche ambientali e gli Approfondimenti tematici.
Per un approfondimento sulle Linee guida SNPA, consigliamo la lettura di questo articolo.

Per maggiori informazioni, clicca sul banner qui sotto e compila il form in fondo alla pagina che si aprirà.
I nostri esperti, forti di un’esperienza pluridecennale in materia, sono pronti ad accompagnarti in ogni fase dell’iter istruttorio, a sostegno del tuo sviluppo sostenibile!

Ti è stato utile questo articolo?

Clicca su una stella e vota l'articolo!

Voto medio 0 / 5. Risultato: 0

Questo articolo non è ancora stato votato. Votalo per primo!

1 Commento