Sicurezza antincendio nei condomini: come adeguarsi alle nuove norme

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Dal 6 maggio 2019 sono entrate in vigore le nuove norme sulla sicurezza antincendio nei condomini di nuova costruzione: il D.M. 25 gennaio 2019 riscrive, infatti, le regole per gli edifici di civile abitazione. I condomini già esistenti con altezza antincendi maggiore di 12 metri dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro un anno.

La legge italiana, come anche il pensiero comune, han sempre avuto un occhio di riguardo agli aspetti della sicurezza in ambito pubblico, in particolare lavorativo, tralasciando la sfera del personale e del privato. Anche il settore antincendio non fa eccezione: solo di recente, sta finalmente nascendo una maggiore attenzione verso la prevenzione del rischio di incendio degli ambienti abitativi.

Per questo, colui che è responsabile di una realtà privata come l’amministratore di condominio è chiamato ad una maggiore cura della sicurezza di coloro che, a tutti gli effetti, sono i suoi clienti. In questo modo di operare, risponde non solo al dettato legislativo ma anche alle attese più o meno elicitate dalla sua controparte.

 

La sicurezza antincendio nei condomini dopo il D.M. 25/1/2019

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.M. n° 46 del 16 maggio 1987. Il testo ha come campo di applicazione gli edifici con altezza uguale o superiore a 12 metri ed è stato recentemente modificato dal D.M. del 25 gennaio 2019.

Quest’ultimo introduce, tra le altre cose, misure gestionali in caso di emergenza a seconda dell’altezza e degli occupanti. Può sembrare ovvio, ma i residenti conoscono cosa fare nell’eventualità di una evacuazione forzata? Abbiamo pensato a come comportarci per la signora del sesto piano che non deambula? Queste e altre sono le domande a cui si deve rispondere, perché le nostre case sono il posto in cui occupiamo la maggior parte del nostro tempo, molto di più (si spera) di quello che trascorriamo sul lavoro.

Il D.M. 25 gennaio 2019 è esecutivo dal 6 maggio 2019 per gli edifici di nuova costruzione o in caso di rifacimento sostanziale, mentre per quelli già esistenti si ammette un periodo transitorio di attuazione in base alle misure da adottare. Questi i termini per l’adeguamento:

  • maggio 2020: per l’adozione delle disposizioni antincendio e per il piano di esodo;
  • maggio 2021: per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di emergenza vocale.

Il nuovo decreto prevede inoltre una serie di requisiti di sicurezza da applicare alle facciate dei condomini, al fine di impedire il più possibile la propagazione delle fiamme di un eventuale incendio e di garantire un esodo in sicurezza agli occupanti, nonché un più efficace intervento delle squadre di soccorso.

 

Centrali termiche e autorimesse

Altro aspetto, mediamente più curato nella sicurezza, relativo alla sicurezza antincendio dei luoghi a uso privato è quello delle centrali termiche, per le quali affidarsi a professionisti e aziende capaci può dare risultati di ottimo livello. Qui, il problema è il mantenimento di tale livello quando si scende a compromessi nel tempo, per risparmi che possono rivelarsi delle trappole e che hanno ripercussioni anche dal punto di vista economico, dato che una caldaia pericolosa è facilmente anche una caldaia malfunzionante.

Il D.M. 12 aprile 1996 è la normativa di riferimento per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi con portata termica complessiva maggiore di 35 kW. Ciò significa che il campo di applicazione riguarda anche centrali termiche non soggette ai controlli dei VVF cioè con potenza al focolare minore di 116 kW.

Ultima ma non per importanza, nel panorama della sicurezza antincendio degli edifici a uso abitativo, è l’attività di autorimessa, regolamentata dal D.M. del 1° febbraio 1986, che nella mentalità comune ha ambito di applicazione solo per le strutture con più di nove autoveicoli. Niente di più falso! In realtà, riguarda tutti i locali adibiti a ricovero di autovetture, anche di una soltanto, perché può bastare il rogo di una singola automobile per avere ripercussioni gravi. È sufficiente considerare i fumi che ne sprigionano, senza citare la presenza di un serbatoio pieno di infiammabile e degli pneumatici. Il decreto stabilisce, dunque, che tutte le autorimesse devono avere caratteristiche di sicurezza quali superfici di areazione, strutture realizzate con materiali non combustibili, altezza del locale non inferiore ai 2 m e, soprattutto, divieto di depositare sostanze infiammabili e combustibili.

 

Più attenzione alla sicurezza antincendio

La nascita di questa nuova sensibilità della sicurezza in ambito civile non può lasciare indifferenti i responsabili delle strutture civili anche nel quotidiano; al crescere dell’attenzione da parte dell’ente legislatore, dobbiamo attenderci controlli più capillari delle Autorità competenti. Oltre ai principali aspetti appena esaminati, tante sono le questioni da affrontare nella gestione dei nostri condomini e altrettante le prescrizioni a cui adempiere.

Abbiamo inserito nel regolamento i punti riguardanti il mantenimento del livello di sicurezza? Abbiamo comunicato il divieto di fumare e di depositare combustibili in autorimessa? Abbiamo rispettato l’obbligo di areazione nei locali con pericolo di atmosfere esplosive? Abbiamo incluso nel registro dell’anagrafe condominiale “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”, come prescritto dal comma 6 dell’art. 1130 del Codice civile? E altro ancora…

Il consiglio, come sempre, è quello di affidarsi ad aziende strutturate e qualificate e dalla comprovata esperienza. I nostri esperti sono al tuo servizio, per prevenire il rischio di incendio in azienda e nelle civili abitazioni. Insieme a te, rendiamo i tuoi ambienti “a prova di fuoco” e garantiamo la sicurezza delle persone che vivono e lavorano insieme a te. Clicca qui per scoprire i nostri servizi distintivi: un mondo migliore, insieme, è possibile!

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