Coronavirus e sicurezza sul lavoro: i provvedimenti del Ministero della Salute

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Dopo la circolare del 2 febbraio 2020 contenente le indicazioni al fine di prevenire la diffusione del contagio da coronavirus rivolte agli operatori di servizi/esercizi a contatto con il pubblico, in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati tre provvedimenti contenenti le misure precauzionali da applicare ai luoghi di lavoro.

  1. Ordinanza del Ministero della Salute 21 febbraio 2020 Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020, n° 44;
  2. Decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n° 45;
  3. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 Dichiarazioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n° 45.

 

Seguono i testi dei provvedimenti.
Per ulteriori informazioni e per le circolari e le ordinanze emesse sino ad oggi in merito al coronavirus, si raccomanda la consultazione del sito dedicato del Ministero della Salute.

 

Ordinanza del ministero della Salute 21 febbraio 2020

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (20A01220)

in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020, n° 44

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l’art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n° 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n° 26 del 1°febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n° 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n° 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n° 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n° 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n° 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n° 4001 dell’8 febbraio 2020, prot. n° 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione epidemiologica è in evoluzione;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;

Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 della citata ordinanza n° 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1

  1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.
  2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
  3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

Art. 2

  1. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui all’art. 1 vengono trattati dall’Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

Art. 3

  1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

***

 

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00020)

in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n° 45

Vigente al: 23-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n° 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n° 146, specificamente individuati;

l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;

m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell’emergenza

  1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
  2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
  3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833.
  4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
  5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n° 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

  1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n° 124. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

***

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)

In Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n° 45

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all’art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata.

Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all’art. 4, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3

Applicazione del lavoro agile  

  1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n° 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
  2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n° 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

Esecuzione delle misure urgenti

  1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5

Efficacia delle disposizioni

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Allegato 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D’Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vò.

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