Impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti: Piano di Emergenza Interna obbligatorio. Cosa fare in 3 semplici step

Reading Time: 4 min.

La Legge 01 dicembre 2018 n. 132, che ha convertito il precedente Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, conosciuto anche come “Decreto Sicurezza”, ha introdotto l’obbligo di elaborare un piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Cosa prevede l’Art.26 bis della Legge n.132?

L’Art.26-bis della Legge n. 132 del 01 dicembre 2018 prescrive:

  • l’elaborazione di un piano di emergenza interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019;
  • la trasmissione di tutte le informazioni utili all’elaborazione di un piano di emergenza esterna al prefetto competente per territorio.

Il provvedimento è stato adottato in conseguenza dei frequenti roghi dolosi di rifiuti e segue l’istituzione del Protocollo d’intesa e del “Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania.

A chi si rivolge l’obbligatorietà del Piano di Emergenza Interno (PEI) entro il 4 marzo 2019?

Il campo di applicazione delle disposizioni del decreto è circoscritto agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, senza precisazioni riguardo la pericolosità, esistenti o di nuova costruzione.

Qual è lo scopo del piano di emergenza interna obbligatorio?

La Legge n. 132 del 01 dicembre 2018 obbliga i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti a predisporre un piano di emergenza interno (PEI) con lo scopo di:

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per la salute umana, l’ambiente e i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. informare in maniera adeguata i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere al ripristino e alla decontaminazione dell’ambiente in seguito ad un incidente rilevante.

Scadenza di presentazione del Piano di Emergenza Interna obbligatorio

Per i nuovi impianti: l’obbligo introdotto dall’art. 26-bis entra in vigore a partire dal 4 dicembre 2018.

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro novanta (90) giorni dall’entrata in vigore della legge in questione, ovvero entro il 4 marzo 2019.

Cosa fare dopo la presentazione del piano di emergenza interna obbligatorio?

Dopo che è stato presentato, il piano di emergenza interna va riesaminato, sperimentato e aggiornato dal gestore dell’impianto ad intervalli appropriati e non superiori a tre anni.

Inoltre, l’aggiornamento del piano dev’essere effettuato previa consultazione del personale che lavora nell’impianto.

Piano di Emergenza esterna: perché si fa e chi se ne occupa?

Il piano di emergenza esterna deve essere realizzato per limitare gli effetti dannosi che possono scaturire da un incidente rilevante.

Tale piano viene redatto dal Prefetto d’intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, sulla base di tutte le informazioni utili trasmesse dal gestore in seguito alla stesura del piano di emergenza interno, entro un anno, ovvero entro il 4 marzo 2020.

Anche il piano di emergenza esterno deve essere riesaminato, sperimentato e aggiornato, previa consultazione della popolazione, ad intervalli appropriati non superiori a tre anni.

Contenuti del piano di emergenza: in attesa delle linee guida, alcune interpretazioni utili 

Ad oggi non sono state pubblicate linee guida che forniscano delucidazioni sui contenuti dei piani di emergenza. L’unico riferimento all’Art. 26-bis del decreto legge n.113/2018 si trova nelle “Linee giuda per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi” pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e revisionate con nota circolare Prot. 1121 del 21/01/2019.

Alcune interpretazioni suppongono che il piano di emergenza interno descritto all’Art.26-bis sia lo stesso cui si riferisce anche il D.Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. In questo caso, è possibile trovare indicazioni riguardo i contenuti del piano all’Allegato 4 del D.Lgs. 105/2015:

  1. nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno del sito;
  2. nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l’autorità responsabile del Piano di emergenza esterna;
  3. per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
  4. misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell’allarme;
  5. disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l’autorità incaricata di attivare il Piano di emergenza esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;
  6. disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;
  7. disposizioni per coadiuvare l’esecuzione delle misure di intervento adottate all’esterno del sito.

Mancando tuttavia riferimenti diretti, si attendono indicazioni specifiche qualora venissero pubblicate linee guida in merito ai contenuti del piano di emergenza interno.

Conclusione. Cosa fare in 3 semplici fasi operative

Entro il 4 marzo 2019 i gestori di impianti di stoccaggio o lavorazione dei rifiuti devono:

  1. redigere un Piano di Emergenza Interno (PEI).

Tale piano dovrà:

  • fornire indicazioni riguardo la gestione delle emergenze;
  • fornire indicazioni riguardo la comunicazione delle emergenze;
  • descrivere gli scenari incidentali prevedibili
  • descrivere le misure da prendere per affrontarli.

Poiché è richiesto che il Piano di Emergenza Interno sia riesaminato, sperimentato ed aggiornato con periodicità almeno triennale, è opportuno anche:

2. stabilire un’organizzazione ad hoc che preveda anche la consultazione del personale interno al fine di riesaminare, sperimentare e aggiornare periodicamente il PEI.

E un ultimo step:

3. trasmettere il PEI alla Prefettura, in modo tale da permettere la stesura del Piano Emergenza Esterna entro un anno dal recepimento delle informazioni utili.

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni e delle scadenze indicate, per evitare di incorrere in conseguenze di inadempienza alle prescrizioni del citato Art.26-bis, anche se ad oggi le autorità non hanno prodotto ulteriori precisazioni circa il mancato adempimento.

Visto il tempo limitato entro cui sarà necessario presentare il piano di emergenza interno (4/3/2019), si consiglia di rivolgersi a personale esperto in materia per la redazione della documentazione necessaria e per l’espletamento di tutti gli obblighi legislativi previsti.

 

Per ogni dubbio o necessità sull’argomento, ti aiutiamo noi!
Scrivi al nostro esperto, Elisa Baldanzi, a: e.baldanzi@ecolstudio.com

Ti è stato utile questo articolo?

Clicca su una stella e vota l'articolo!

Voto medio 0 / 5. Risultato: 0

Questo articolo non è ancora stato votato. Votalo per primo!