Gas fluorurati a effetto serra: approvato il nuovo decreto sanzioni

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Il Governo ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce la nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento 2014/517/UE sui gas fluorurati a effetto serra (F-GAS), che abroga il Regolamento 2006/842/CE.

Il testo è stato discusso nella seduta del Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 12 novembre.
Nel comunicato stampa, la Presidenza del Consiglio dei ministri evidenzia come il nuovo testo preveda “sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti”.

Il testo è di prossima pubblicazione; ad oggi non è ancora nota la data in cui entrerà in vigore.

 

Gas fluorurati: che cosa prevede il Regolamento 2014/517/UE?

Il Regolamento 2014/517/UE sui gas fluorurati a effetto serra è stato reso esecutivo in Italia dal D.P.R. 146/2018, in vigore dal 24 gennaio 2019, sulla base del quale:

  • È istituito il registro FGAS telematico nazionale degli organismi di certificazione, delle persone e delle imprese certificate, cui sono obbligati a iscriversi tutti coloro che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati e di controllo e recupero dei gas. Gli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate da questo regolamento e dai successivi di esecuzione (Regg. 2015/2067/UE e 2015/2066/UE) sono stati definiti dal decreto direttoriale n° del 29 gennaio 2019 della Direzione generale per il clima e l’energia del Ministero dell’Ambiente;
  • È istituita la banca dati nazionale per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alla commercializzazione di gas fluorurati a effetto serra e alle attività di vendita, installazione, manutenzione, riparazione e smaltimento delle attrezzature di cui all’art. 6 del Regolamento 2014/517/UE;
  • Le imprese e le persone fisiche certificate devono versare annualmente alle Camere di commercio competenti, entro il mese di novembre, i diritti di segreteria previsti dall’art. 16 del D.P.R. 146/2018. Le imprese certificate devono corrispondere € 21 indipendentemente dal numero di persone certificate che operano; la quota per singole persone fisiche certificate, che dovranno versare anche le imprese non soggette ad obbligo di certificazione ma che si avvalgono personale certificato, è di € 13 cadauna.

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