Abolizione SISTRI: quali novità sono previste per la tracciabilità dei rifiuti

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Con Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, si applicano le Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Una delle principali novità è l’abolizione del Sistema di controllo di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), prevista a partire dal 1° gennaio 2019, contenuta nell’art.6 dello stesso Decreto. La decisione presa dal Consiglio dei ministri attua così la volontà politica espressa dal Ministro dell’Ambiente già nei primi giorni del suo insediamento.

Il SISTRI in breve

Istituito nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il SISTRI ha avuto la funzione di informatizzare la tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale per contrastare il proliferare di comportamenti illegali.

In questo senso il SISTRI nel corso degli anni si è affiancato all’utilizzo dei sistemi tradizionali quali Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) configurandosi come una soluzione tecnologica per semplificare le procedure e gli adempimenti per le aziende di produttori, trasportatori e destinatari di rifiuti.

Tuttavia, dall’anno in cui il SISTRI è stato istituito, non è mai andato pienamente a regime, e quindi in molti casi è stato vissuto come un ulteriore sovraccarico per gli adempimenti burocratico-amministrativi a carico delle imprese cui era imposto l’obbligo di versare una tassa d’iscrizione al sistema.

I punti chiave del nuovo Decreto

L’art. 6 del d.l. n.135 contiene le disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti. In particolare:

  • Dal 1° gennaio 2019 è abolito l’art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente non sono dovuti i contributi di cui all’art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e all’art. 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
  • I contributi relativi all’anno 2018 e quelli eventualmente versati oltre il 31 dicembre 2018 verranno riassegnati all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  • Dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito interamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene stabilito che la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dai soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del D.Lgs 152/2006, effettuando gli adempimenti, attualmente in vigore, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 dello stesso decreto, per quanto riguarda raccolta, trasporto e trattamento rifiuti.
  • Rimangono invariate le disposizioni di cui all’art. 258 del D.Lgs 152/2006 in merito alla violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri e dei formulari. Ai fini della tracciabilità restano quindi i tradizionali sistemi: MUD, registri di carico e scarico e formulari di identificazione, anche in formato digitale come previsto dall’art. 194-bis.

È probabile che nelle prossime settimane escano nuovi indirizzi/chiarimenti anche per la gestione dei dispositivi utilizzati per la funzionalità del SISTRI stesso.

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