DPR 120/2017, Terre e Rocce da scavo: sottoprodotti, non rifiuti

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 02/08/2017 è stato pubblicato il D.P.R. 120/2017 del 13/06/2017 recante la “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16”.

Detta disposizione normativa sostituisce ed abroga tutte le precedenti normative relative alla gestione delle terre e rocce da scavo e costituisce, pertanto, l’unico riferimento normativo e tecnico in materia dalla data di entrata in vigore fissata al 22 agosto 2017.

Il regolamento si pone l’obiettivo della semplificazione della disciplina delle terre e rocce da scavo e si applica:

  1. alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
  2. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006;
  3. all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs 152/2006;
  4. alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica (Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006)

I contenuti della presente sezione sono una prima lettura applicativa del D.P.R. 120/2017 e possono essere oggetto di revisione, aggiornamento e integrazione.

La gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) come sottoprodotti, in deroga al regime dei rifiuti, è una procedura che il produttore delle TRS può applicare previa dimostrazione del rispetto di specifici requisiti tecnici e ambientali e rilascio di idonea autocertificazione.

Il proponente deve essere in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti per la qualifica delle Terre e Rocce da Scavo come sottoprodotti e rilascia l’autodichiarazione. In caso di cantieri sottoposti a procedure di VIA/AIA e volumi di materiale >6.000 m3, deve essere predisposto anche il Piano di Utilizzo delle Terre.

L’Autorità Competente autorizza l’esecuzione delle attività/lavori/opere che danno origine alla produzione delle TRS.

L’Ente di Controllo (ARPA competenti) provvede alla verifica e controllo del rispetto dei requisiti.

In caso di siti oggetto di bonifica il proponente può richiedere la validazione dei dati di caratterizzazione (i costi sono a carico del proponente) da parte delle ARPA di competenza (o enti equipollenti).

La valutazione di valori di fondo naturali deve essere effettuata dall’ARPA di competenza (o enti equipollenti) previa presentazione e condivisione di piano di indagini di caratterizzazione del sito da parte del proponente.

 

Cantieri sottoposti a procedimento di VIA/AIA con volume di materiale scavato >6.000 m3.

Per i cantieri sottoposti a VIA/AIA è necessaria la presentazione della Dichiarazione di utilizzo – Atto di Notorietà e del Piano Utilizzo delle Terre. L’Autorità Competenze verifica la completezza e correttezza della documentazione e può richiedere integrazioni. Il PUT viene presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della conclusione del procedimento di VIA/AIA. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del PUT, a condizione che siano rispettati i requisiti per la qualifica delle TRS come sottoprodotti, il proponente può procedere con l’avvio dei lavori.

Il Piano di Utilizzo Terre deve essere predisposto sulla base di quanto previsto dal DPR 120/2017.

Il proponente può chiedere la validazione preliminare del PUT da parte dell’ARPA di competenza (oneri a carico del proponente). In caso di validazione preliminare del piano i tempi per l’inizio lavori sono ridotti della metà.

Il proponente può chiedere lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti per la verifica di sussistenza dei requisiti per la qualifica delle Terre e Rocce da Scavo come sottoprodotti. (oneri a carico del proponente).

La caratterizzazione ambientale delle Terre e Rocce da Scavo deve essere eseguita su un numero minimo di campioni definiti dal DPR in base all’estensione del sito.

La caratterizzazione ambientale delle Terre e Rocce da Scavo deve essere eseguita dal proponente definendo un profilo analitico basato sulle caratteristiche del sito e delle attività antropiche esistenti e pregresse del sito e delle aree limitrofe e riportato nel PUT. Per cantieri con volumi di scavo superiori a 150.000 m3 è previsto un set analitico minimale. Cantieri con volumi di scavo inferiori possono prevedere l’analisi di una selezione di parametri del set analitico minimale.

Set analitico minimale

Arsenico; Cadmio; Cobalto; Nichel; Piombo; Rame; Zinco; Mercurio; Idrocarburi; Cromo totale; Cromo VI; Amianto; BTEX (*); IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera

Numero punti di indagine per siti con distribuzione areale.

Dimensione area (m2) Numero di punti di indagine
<2.500 m2 3
tra 2.500 m2 e 10.000 m2 3 + 1 ogni 2.500 m2
>10.000 m2 7 + 1 ogni 5.000 m2

 

In cantieri a distribuzione lineare (es. tracciati ferroviari e gallerie) si prevede il prelievo di n.1 campione almeno ogni 500m (infrastrutture lineari superficiali) e ogni 1.000m (gallerie).

In caso le TRS contengano materiale di riporto in misura non superiore al 20% in peso, è necessaria l’esecuzione di test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998. I valori di concentrazione misurati dovranno essere confrontati con i limiti previsti dalla tabella 2, allegato 5, titolo V, parte quarta D.Lgs. 152/06 e smi per le acque sotterranee. Il trasporto del materiale deve essere accompagnato da Documento di trasporto conforme all’allegato 7 DPR 120/2017.

In caso di deposito temporaneo, il PUT e la Dichiarazione di Utilizzo devono riportare gli estremi del sito di deposito e la verifica di conformità.

Al termine dei lavori, ovvero all’avvenuto utilizzo delle TRS, il proponente trasmette apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Cantieri non sottoposti a VIA/AIA

Cantieri con volumi di scavo <6.000 m3 (compresi quelli sottoposti a VIA/AIA)

Il proponente dimostra che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera.

La caratterizzazione di TRS da scavo provenienti da cantieri non sottoposti a procedimenti di VIA/AIA e da cantieri con volumi di scavo inferiori a 6.000 m3, deve essere definita caso per caso; il DPR 120/2017 non prevede alcun profilo analitico minimo né un numero di campioni da analizzare.

Il trasporto del materiale deve essere accompagnato da Documento di trasporto conforme all’allegato 7 DPR 120/2017.

In caso di deposito temporaneo, la Dichiarazione di Utilizzo deve riportare gli estremi del sito di deposito e la verifica di conformità.

Al termine dei lavori, ovvero all’avvenuto utilizzo delle TRS, il proponente trasmette apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

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