RSPP: ridisegnato il ruolo dalla Suprema Corte di Cassazione

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La IV sezione della Suprema Corte di Cassazione ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo e sottolinea che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha ruolo operativo, ma non può essere considerato un semplice consulente del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori.

È quanto stabilisce la sentenza del 20 luglio 2018, n. 34311.

Con tale sentenza la Suprema Corte di Cassazione ridisegna il ruolo del RSPP.

 

Il fatto: all’esame un infortunio mortale

La sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2018, n. 34311 esamina le conseguenze dell’infortunio mortale di un operaio, rimasto schiacciato tra gli alberi rotanti di un impianto di betonaggio mentre stava eseguendo operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento, a causa del riavvio dell’impianto da parte di un collega inconsapevole degli interventi manutentivi in corso.

A seguito dell’istruttoria è stato appurato che l’incidente era avvenuto per un concorso di cause:

  • il mancato funzionamento dei presidi di sicurezza (l’impianto in questione era privo di una bobina di sgancio di minima tensione e tutto il circuito elettrico di sicurezza era isolato dal resto dell’impianto);
  • la mancata valutazione e proceduralizzazione, all’interno del DVR, della mansione svolta in quel momento dal lavoratore. Violazione, quest’ultima, direttamente contestata al RSPP aziendale.

 

La sentenza: il ruolo del RSPP, obblighi e responsabilità

Questa recente sentenza, discostandosi dalle precedenti della suprema corte, offre allora l’occasione per analizzare:

  • il complesso ruolo del RSPP
  • i conseguenti obblighi
  • le relative responsabilità

Questo ruolo, infatti, per le sue caratteristiche vocatamente consultive e prive di effettivi poteri decisionali, rende il RSPP una figura di non sempre facile collocazione all’interno del complesso di obblighi e responsabilità previsti dalla normativa antinfortunistica.

In ragione di quanto sopra, e anche in considerazione del fatto che nel D.Lgs. n. 81/2008 non sono previste specifiche sanzioni a carico del RSPP, la giurisprudenza era giunta ad affermare – qualche anno fa – che il RSPP non sarebbe «titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica; lo stesso opera, piuttosto, quale “consulente” in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio» (in tal senso, Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 11492/2013), così configurando in capo allo stesso – di norma e salvi i casi limite –  una responsabilità solo a titolo di concorso colposo con il datore di lavoro.

La sentenza 20 luglio 2018, n. 34311, modificando la precedente interpretazione della normativa, apre a una possibile responsabilità esclusiva a carico del RSPP, e ciò sul presupposto del riconoscimento di una posizione di garanzia anche direttamente in capo allo stesso.

 

Il concetto di esclusività

La suprema corte afferma che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro,

  • individuando i rischi connessi all’attività lavorativa
  • fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito,
  • può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri (S.U., n.38343 del 24/4/2014,Rv.261197; Sez.4, n.49821 del 23/11/2012, Rv.254094).

Si è ancora precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, di ogni misura necessaria ad eliminare o contenere, di rischio o segnalata.

 

Qualche indirizzo per i soggetti chiamati a operare nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La tendenza della giurisprudenza più recente è nell’ottica di sensibilizzazione e presa di coscienza di tutto il sistema prevenzionistico, volta ad ampliare le ipotesi di responsabilità e il novero dei soggetti garanti del complessivo sistema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ed emerge – proprio dalla sentenza 20 luglio 2018, n. 34311 – la necessità principalmente di un confronto continuo tra il datore di lavoro, i suoi ausiliari e consulenti.

Il rapporto tra un datore di lavoro e il proprio RSPP non può – oggi – essere relegato a saltuari momenti di aggiornamento, ma deve essere inserito all’interno di ogni sistema di gestione della sicurezza come adempimento imprescindibile e costante.

 

Conclusioni

Non una semplice consulenza, quindi, ma un dibattito attivo teso alla ricognizione e gestione di ogni possibile rischio.

 Lo scopo di questo dibattito attivo tra datore di lavoro e RSPP ha una duplice finalità.

  1. Da un lato, infatti, il RSPP è il soggetto che meglio di ogni altro può conoscere approfonditamente e concretamente il sistema di sicurezza dell’azienda e il suo ausilio è, dunque, essenziale per prevenire il verificarsi di eventi lesivi sul luogo di lavoro.
  2. Dall’altro, poi, è solo grazie a un aggiornamento e a un confronto continuo tra datore di lavoro e RSPP che, in caso di eventi lesivi, potrà essere dimostrato in un eventuale giudizio di aver posto in essere ogni possibile intervento, procedurale od operativo, finalizzato a ridurre al minimo il rischio e, così, l’assenza di responsabilità.

L’RSPP è quindi un partner fondamentale per il datore di lavoro. La raccomandazione primaria per una organizzazione è quella di selezionare un RSPP con buon livello di conoscenze e competenze nel ruolo e con ottime capacità relazionali.

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