Emissioni: novità e revisioni in tema ambientale. Ecco una guida su come orientarsi.

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Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 183 del 15 novembre 2017 e della Direttiva Europea n. 2015/2193 e la revisione riordino della parte V del Testo unico ambientale.

Lo scorso dicembre è stato pubblicato il D.Lgs. n. 183 del 15 novembre 2017 che ha introdotto in Italia la Direttiva Europea n. 2015/2193 sulle emissioni in atmosfera generate dagli impianti medi di combustione.

Tuttavia l’occasione è stata colta anche per un minuzioso e capillare riordino della parte V del Testo unico ambientale, rivedendo anche la disciplina delle autorizzazioni di carattere generale.

È stato introdotto un disposto normativo per le emissioni odorigene ed è stata inasprita la disciplina sanzionatoria.

Se per taluni obblighi è previsto un periodo transitorio, come ad esempio per gli impianti medi, altri di fatto sono in vigore dal 19 dicembre 2017.

Ecco una guida su come orientarsi.

Le modifiche alle autorizzazioni alle emissioni

Nella versione precedente della parte V del testo unico ambientale si faceva riferimento all’emissione ipotetica di decreti ministeriali attuativi, che nella nuova versione sono stati eliminati demandando il compito di legiferare alle singole Regioni o addirittura al singolo Ente autorizzativo.

Nel prossimo futuro quindi troveremo differenti approcci in merito a:

  • Criteri di identificazione delle modifiche non sostanziali rispetto a quelle sostanziali.
  • Criteri per stabilire la convogliabilità delle emissioni diffuse o fuggitive.

Spariscono i 10 giorni di marcia controllata minimi.

L’accesso alle autorità di controllo deve avvenire con le garanzie di sicurezza durante il campionamento e deve esserci collaborazione per i controlli.

Le modifiche ai valori limite di emissione: cosa sono le BAT-AEL

Le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni e attività per le quali sono state emanate dalla Comunità Europea, le BAT Conclusion hanno l’obbligo di rispettare le BAT-AEL indicate nei documenti di indirizzo europei stessi.

Le BAT -AEL sono intervalli di livelli di emissioni riferiti a condizioni di esercizio che utilizzano una BAT, miglior tecnologia disponibile, espressi come media in un arco temporale definito e in condizioni particolari.

Per la prima volta oltre ai valori limite di emissione già conosciuti, si fa riferimento alle BAT-AEL anche per le aziende non soggette ad autorizzazione integrata ambientale ma aventi BAT Conclusion pertinenti al ciclo di produzione specifico.

Questi nuovi limiti possono essere quindi ricompresi nelle nuove autorizzazioni alle emissioni ordinarie o nei rinnovi e modifiche delle stesse.

Superamento dei valori limite autorizzati: le modifiche e i ruoli dell’Autorità di controllo e del gestore

In caso di superamento dei valori limite autorizzati, accertati dall’Ente di controllo, per il ripristino si applica la nuova procedura dell’art. 20 comma ter che prevede che l’autorità prescriva un termine per l’adempimento e le condizioni di esercizio fino al ripristino.

Nel caso in cui ci sia pericolo per la salute o un significativo peggioramento delle condizioni di qualità dell’aria l’autorità può sospendere la continuazione dell’esercizio.

Nella precedente versione della norma il gestore aveva invece l’obbligo di sospendere in tutti i casi di superamento.

Solo nel caso di inadempimento di tale ripristino si applicano le sanzioni penali.

Le difformità invece accertate dal gestore durante il monitoraggio interno sono comunicate entro 24 ore, a differenza delle precedenti 48.

È di rilevanza fondamentale una modifica a questo disposto normativo, introdotta con questa revisione, che impone tale obbligo di comunicazione non solo se il risultato della media delle misure supera il in triplo del valore limite autorizzato, ma anche nel caso in cui solo una sola di queste misure risulti fuori limite.

Autorizzazioni in deroga

Anche per le autorizzazioni in deroga per impianti scarsamente rilevanti o soggetti ad autorizzazione di carattere generale, sono state apportate importanti modifiche.

In questo caso tuttavia si presume, sebbene il decreto non ne faccia menzione, che per molte di queste modifiche si dovrà attendere la delibera di nuove autorizzazioni di carattere generale da parte dell’Ente che le ha emesse, prima che queste trovino efficacia.

In particolare:

  • gli impianti scarsamente rilevanti possono avere valori limite di emissione per i quali l’Ente individua i metodi di campionamento e analisi, e può imporre di conseguenza obblighi di monitoraggio rendendo di fatto quasi nulla la differenza con gli impianti in deroga;
  • Le adesioni di carattere generale possono prescrivere espressamente i casi e le condizioni in cui il gestore è obbligato a convogliare le emissioni diffuse;
  • L’adesione deve essere contestuale nel caso si riferisca a più di una attività;
  • Se il camino è unico rispetto a due attività in adesione si applicano le prescrizioni più severe tra le due;
  • È ammessa l’installazione di impianti in deroga in stabilimenti autorizzati in ordinaria, previa procedura di adesione, purché la normativa regionale o le autorizzazioni di carattere generale stesse stabiliscano requisiti e condizioni per limitare il numero massimo o l’entità delle modifiche effettuabili mediante adesione per singolo stabilimento;
  • Viene eliminato il divieto di aderire alle autorizzazioni di carattere generale riferito alla tipologia di pericolo delle sostanze, ma il divieto è ricondotto alle sole frasi H delle sostanze;
  • Se una sostanza subisce una riclassificazione l’azienda ha tempo 3 anni per presentare domanda di autorizzazione ordinaria;
  • Viene abilitata la possibilità di autorizzare l’utilizzo di queste sostanze se impiegate in limitate quantità;
  • l’esclusione degli sfiati e ricambi d’aria ora è fattibile solo se questi sono in relazione a temperatura e umidità o microclima. Quindi non più anche nel caso di evacuazione di sostanze pericolose. Sono comunque escluse le valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri destinati a situazione critiche o di emergenza, salvo decisioni particolari dell’autorità competente. Se gli impianti, anche se operano in situazioni di emergenza o critiche, sono parte integrante del ciclo produttivo diventano soggetti ad autorizzazione.

Emissioni odorigene: novità del testo unico ambientale

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento dei contenziosi civili e dei procedimenti penali riguardanti le emissioni odorigene.

In considerazione del fatto che fino ad oggi le autorizzazioni alle emissioni prevedevano valori limite riferiti a determinate sostanze, la molestia olfattiva non poteva essere ricondotta a livello penale a sanzioni previste dalla parte V del testo unico ambientale, ma venivano attribuite al più generico art. 674 del Codice penale (Getto pericoloso di cose).

Con questa nuova disposizione, inserita all’interno del testo unico ambientale, saranno previsti limiti riguardanti le unità odorimetriche nelle autorizzazioni alle emissioni di alcuni particolari tipologie di impianti considerati critici, permettendo quindi agli Enti di adottare le stesse sanzioni previste in caso di superamento dei valori limite di sostanze chimiche.

Nell’intento di regolamentare per la prima volta l’emissione odorigena all’interno delle autorizzazioni alle emissioni, si rimanda alla normativa regionale, legittimando di fatto alcune delibere e linee guida già emesse da parte di alcune Regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, ecc.

Le prescrizioni autorizzative potranno così includere:

  • Prescrizioni impiantistiche per attività caratteristiche;
  • Criteri localizzativi per gli impianti in funzione della presenza di recettori sensibili;
  • Portate massime e concentrazioni massime di emissione odorigena, in unità odorimetriche, per le fonti di emissione.

Il legislatore in ogni caso si è riservato la possibilità di integrare la norma nazionale con dei limiti specifici sulle emissioni odorigene.

Violazioni del Testo Unico Ambientale: inasprimento delle sanzioni

Si rileva anche un inasprimento generale delle sanzioni in caso di violazioni degli articoli della parte V.

In particolare il valore massimo delle sanzioni passa da 1.032 a 10.000 euro.

I reati previsti dal titolo sulle emissioni in atmosfera sono perlopiù contravvenzioni estinguibili a fronte di un pagamento stabilito, nel caso più favorevole, per l’ammontare di un terzo del valore massimo della pena (oblazione).

Evidentemente quindi si è voluto aumentare l’importo dell’oblazione che il gestore può richiedere.

 

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